Finalmente anche gli animali da compagnia del debitore e quelli impiegati a fini terapeutici diventano beni impignorabili

Con il collegato ambientale alla legge di stabilità per il 2016, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, gli animali di affezione sono divenuti beni impignorabili essendo stati inseriti nell'elenco dei beni mobili assolutamente impignorabili.

In dettaglio, l'articolo 514 del codice di procedura civile è stato integrato con i commi 6 bis e 6 ter. Il comma 6 bis include fra i beni impignorabili gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali.

Il comma 6 ter ricomprende, fra i beni assolutamente non pignorabili gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Pertanto, dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016, il testo dell'articolo 514 del codice di procedura civile risulta essere il seguente:

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

  • 1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
  • 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
  • 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
  • 4) (abrogato)
  • 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
  • 6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
  • 6 bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
  • 6 ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

7 Gennaio 2016 · Rosaria Proietti


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