Anche le madri disoccupate hanno diritto all’indennità di maternità

Cominciamo con il definire cosa sia il congedo di maternità: il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio.

Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prima del parto comprende i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto nonché gli eventuali periodi di interdizione anticipata disposti dall'azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio);

Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dopo il parto comprende i 3 mesi successivi al parto e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva.

In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un'indennità economica in sostituzione della retribuzione.

Tuttavia, l'indennità di maternità spetta anche alle madri disoccupate, se ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. il congedo di maternità è iniziato entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro;
  2. il congedo di maternità è iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all'indennità di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall'ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso;

Durante i periodi di congedo di maternità la madre disoccupata avente diritto percepisce un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità.

L'indennità è corrisposta direttamente dall'Inps tramite bonifico presso l'ufficio postale o accredito su conto corrente bancario o postale, secondo la modalità scelta nella domanda.

La domanda per l'indennità di maternità deve essere presentata all'Inps telematicamente (WEB, Call Center) o attraverso i CAF. La domanda va inoltrata prima non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto.

Il diritto all'indennità di maternità, infatti, si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo. Per evitare la perdita del diritto è necessario che la madre disoccupata presenti all'Inps (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa dirette ad ottenere il pagamento della indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

Il certificato medico di gravidanza deve essere presentato in originale all'Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa.

23 Agosto 2014 · Ornella De Bellis


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