Alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) non si applica IVA
LA TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) non costituisce un'entrata patrimoniale e di diritto privato. ma una mera variante della TARSU (Tassa Ambientale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani), di cui la TIA conserva la qualifica di tributo.
Come per la tassa ambientale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani anche la TIA non è dunque assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente.
Inoltre, gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi assoggettabili ad IVA per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.
Sono queste le conclusioni, riportate nella sentenza 5078/16, a cui sono giunti, in tema di Tariffa di Igiene Ambientale, i giudici della Corte Suprema a sezioni unite.
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