Alienazione infraquinquennale dell’immobile acquistato con agevolazioni fiscali prima casa e mancato riacquisto entro un anno – Un esempio di causa di forza maggiore

Come è noto, la decadenza dall'agevolazione prima casa, per non avere stabilito la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro il termine di 18 mesi dall'acquisto, resta impedita dal sopravvenire di una causa di forza maggiore, da intendersi quale impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Così come dal sopravvenire di una causa di forza maggiore può essere impedita la decadenza dell'agevolazione prima casa qualora il contribuente alieni l'immobile acquistato con il bonus fiscale e non proceda, entro un anno, al riacquisto di una nuova casa da adibire ad abitazione principale per se stesso o per i propri familiari.

I giudici della Corte di cassazione, con la sentenza 6076/2017, hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate (condannandola al pagamento delle spese di giudizio) che chiedeva la revoca dell'agevolazione prima casa, per avere il contribuente alienato in data 29/06/2010 l’immobile acquistato con detta agevolazione in data 13/06/2006, senza però procedere ad un nuovo acquisto entro un anno dall'alienazione.

Gli ermellini hanno preso atto, invece, della circostanza che il contribuente si era reso aggiudicatario all'asta di un nuovo immobile in data 18/01/2011 ed aveva provveduto a versare il relativo prezzo in data 15/02/2011: quindi ampiamente entro l'anno prescritto dalla legge, ottenendo, tuttavia, il decreto giudiziale di trasferimento ex articolo 586 del codice di procedura civile, solo in data 6/07/2011, con un ritardo di sette giorni rispetto alla scadenza dell’anno, ritardo però a lui certamente non imputabile, né prevedibile.

In pratica, il giudice di legittimità adito non ha condiviso le motivazioni dall'Agenzia delle entrate per la richiesta di decadenza del beneficio prima casa concesso al contribuente in occasione dell'acquisto di un appartamento, successivamente venduto senza reinvestire il ricavato della vendita nella compera di altra abitazione entro l'anno, così come tassativamente previsto nelle disposizioni di legge vigenti.

Infatti, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, in realtà, il riacquisto fosse stato tempestivo ed effettuato entro i termini di legge (almeno con riguardo agli adempimenti che potevano essere pretesi dal contribuente) mentre il (lieve) ritardo (certamente non imputabile al contribuente) era riconducibile esclusivamente alle lungaggini burocratiche necessarie per la emissione del decreto di trasferimento ex articolo 586 del codice di procedura civile, documento indispensabile per conseguire l'effetto traslativo della vendita forzata, ma ottenuto a distanza di circa cinque mesi dall'avvenuto pagamento del prezzo.

22 Aprile 2017 · Giorgio Valli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!