Agevolazioni prima casa » Usucapione: beneficio possibile con integrazione dell’atto giudiziario

Agevolazioni fiscali prima casa: per le acquisizioni immobiliari tramite usucapione il beneficio è possibile con l'integrazione dell'atto giudiziario.

Le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni prima casa, nell'ipotesi di acquisto di un immobile per usucapione, in caso di mancata indicazione nella sentenza e negli atti del procedimento, possono essere fornite con una dichiarazione integrativa dell’atto giudiziario.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risoluzione 90/2014.

Come sappiamo, l’ottenimento dell’agevolazione per la prima casa è subordinato al fatto che il contribuente rilasci, nell'atto di acquisto, una serie di dichiarazioni, come ad esempio la volontà di effettuare il trasferimento di residenza entro 18 mesi nel comune ove è ubicato l’immobile oggetto di acquisto, la prova di non possedere altra abitazione nello stesso comune e la certezza di non essere proprietario di altri immobili sull'intero territorio nazionale acquistati con l’agevolazione prima casa.

Per quanto riguarda, poi, gli acquisti mediante atto giudiziario, ovvero acquisizioni in tribunale, come nel caso dell'usucapione, si pone la questione del momento in cui è possibile effettuare tali dichiarazioni.

Così, l’agenzia delle Entrate, con la suddetta risoluzione, emanata in risposta ad un'istanza di interpello, ha disposto che, nel caso di acquisto di un immobile per usucapione, l’agevolazione prima casa può essere conseguita anche se le dichiarazioni che la legge richiede al contribuente, come presupposto applicativo del beneficio fiscale, siano rese al di fuori degli atti del procedimento giudiziario.

Ciò, purché le stesse siano contenute in una dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione.

Nel documento emanato dall'Agenzia, inoltre, viene ampiamente chiarito che non è necessario effettuare le dichiarazioni in questione nel corso del giudizio, ma che è possibile rilasciarle anche a posteriori, purché prima della registrazione dell’atto giudiziario.

20 Ottobre 2014 · Gennaro Andele




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