Agevolazioni fiscali prima casa e plurime alienazioni infraquinquennali

In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, la relativa decadenza è evitata se il contribuente, pur avendo trasferito la proprietà dell’immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto stesso, entro un anno dall’alienazione ne acquisti un altro, da adibire ad abitazione principale.

Ne deriva che il termine triennale di decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella misura ordinaria decorre dal giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, perché solo allo spirare di tale termine, senza avere effettuato un nuovo acquisto, il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto.

Dunque, la condizione sufficiente per evitare la decadenza consiste nel semplice riacquisto infrannuale di un nuovo immobile in riferimento al quale sia dichiarata (in atto) l’intenzione di adibirlo a propria casa di abitazione entro diciotto mesi. In questo modo il contribuente conserva il beneficio fiscale (aliquota agevolata di tassazione) goduto in relazione all’originario atto di vendita.

Ma cosa accade nell’ipotesi in cui il contribuente effettui, nel corso del quinquennio successivo al primo acquisto, una pluralità di rivendite e successivi riacquisti infrannuali?

Le agevolazioni fiscali richieste in relazione agli acquisti successivi potranno essere mantenute a condizione che venga sempre rispettata (entro il termine di mesi diciotto dal primo atto di acquisto) la fissazione della residenza anagrafica in ciascuno degli immobili oggetto di riacquisto dopo la rivendita del precedente.

Queste le regole, in tema di agevolazioni fiscali prima casa nel caso di plurime alienazioni infraquinquennali, fissate dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza numero 8847/15.

14 Maggio 2015 · Ornella De Bellis


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