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Detrazioni Irpef e altre esenzioni per disabili

Numerose agevolazioni fiscali sono riservate alle persone con disabilità e ai i loro congiunti. Le modalità da seguire, per richiederle, sono di seguito elencate in relazione alle particolari condizioni familiari del disabile:

In questo articolo, comunque, ci concentreremo sull'aspetto delle detrazioni Irpef e Iva per spese sanitarie, successione, donazione ed altre particolari esenzioni.

Detrazione Irpef per i figli portatori di handicap

Il contribuente che ha familiari fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall'Irpef, il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.

La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche): l'importo effettivamente spettante diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro, per le detrazioni dei figli, e a 80.000 euro, per quelle del coniuge e degli altri familiari.

Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

La detrazione di base per i figli a carico è stata fissata in:

Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.

Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge numero 104 del 1992, si ha diritto all'ulteriore importo di 220 euro.

Dal 1° gennaio 2013 questo incremento è stato elevato a 400 euro.

Nel seguente schema sono riportate le detrazioni base per i figli a carico:

  1. fino al 31 dicembre 2012
    1. euro 900 per ogni figlio di età inferiore a tre anni
    2. euro 800 per ogni figlio di età superiore o pari a tre anni
    3. euro 1120 per ogni figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni
    4. euro 1020 per ogni figlio portatore di handicap di età superiore o pari a tre anni
  2. dal primo gennaio 2013
    1. euro 1220 per ogni figlio di età inferiore a tre anni
    2. euro 950 per ogni figlio di età superiore o pari a tre anni
    3. euro 1620 per ogni figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni
    4. euro 1350 per ogni figlio portatore di handicap di età superiore o pari a tre anni

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo.

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

La formula per il calcolo:

detrazione teorica * (95.000 - reddito complessivo) / 95.000.

Ad esempio se un contribuente ha un figlio disabile a carico di 10 anni di età e un reddito complessivo di 30.000 euro, la detrazione effettiva per il figlio a carico è pari, dal 1° gennaio 2013, a 923,67 euro e va calcolata nel modo seguente:

1.350 (detrazione base) * (95.000 - 30.000 )/ 95.000 = 1350 * 0,6842 = 923,67.

Il coefficiente della formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.

Se i figli sono più di uno, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Pertanto, sarà pari a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

La detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato.

Questa facoltà consente a quest'ultimo, come per esempio nel caso di "incapienza" dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

Se i figli sono più di uno, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Pertanto, sarà pari a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

La detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo, come per esempio nel caso di "incapienza" dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

Si dice che si ha incapienza quando l'importo complessivo delle detrazioni, di cui un contribuente può beneficiare, è maggiore all'imposta lorda.

In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti vanno perse.

Detrazioni Irpef per spese sanitarie sostenute dal disabile

Le spese deducibili dal reddito sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:

Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:

  1. l'assistenza infermieristica e riabilitativa
  2. le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona)
  3. le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale.

Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.

In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica.

Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.

Per determinate spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall'Irpef del 19%.

In particolare, possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge numero 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%.

Per usufruire della detrazione, gli interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

È importante conservare queste certificazioni, in quanto potrebbero essere richieste dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest'ultimo sia fiscalmente a suo carico.

Riguardo alle certificazioni che il disabile deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati "disabili", oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti "invalidi" da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del Testo Unico numero 915 del 1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 104 del 1992.

Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge numero 104 del 1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità.

Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza).

Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare:

Detrazione Irpef delle spese sostenute dal disabile per gli addetti all'assistenza

Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di "non autosufficienza" del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro.

La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate "non autosufficienti", per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

L'agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d'imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall'addetto all'assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza.

In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro. Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo va ripartito tra di loro.

La detrazione per le spese sostenute per l'assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un'altra agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane).

Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di 1.549,37 euro.

L'Iva per l'acquisto di ausili tecnici e informatici destinati al disabile

Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 21%) per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:

Oltre alla detrazione Irpef del 19% (vedi paragrafo 2), si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 21%) per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge numero 104 del 1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. E' agevolato, per esempio, l'acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.

Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

  1. FACILITARE
    • la comunicazione interpersonale;
    • l'elaborazione scritta o grafica;
    • il controllo dell'ambiente;
    • l'accesso all'informazione e alla cultura.
  2. ASSISTERE LA RIABILITAZIONE

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

  1. specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell'Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
  2. certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

Detrazione Fiscale per disabili non vedenti

Altre agevolazioni fiscali per i non vedenti riguardano la detrazione irpef al 19%, la detrazione forfetaria, l'applicazione di aliquote IVA agevolate. In particolare:

  1. Detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida:
    • La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto (circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 238/2000).
      La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.
  2. Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida:
    • La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.
      Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.
  3. Aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di prodotti editoriali:
    • L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici.
      L'agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici.

Detrazioni fiscali per l'eliminazione di barriere architettoniche

Come è noto, per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di 48.000 euro (del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo che va dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013).

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

Quest'ultima detrazione (quella del 19%) può essere usufruita solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta la detrazione del 36% (o del 50%).

La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.

Per esempio, non rientrano nell'agevolazione l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

  1. la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione
  2. la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Imposta di donazione e successione quando il beneficiario è un disabile

La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge numero 104 del 1992.

In questi casi è infatti previsto che l’imposta dovuta dall'erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.

Esenzione della tassa sulle imbarcazioni quando il proprietario è un disabile

Dal 1° maggio 2012, le persone residenti in Italia che possiedono unità da diporto di lunghezza superiore a 10 metri, sono tenute al pagamento di una tassa annuale.

L'importo da pagare varia a seconda della lunghezza dello scafo e deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno.

Sono state individuate, comunque, alcune situazioni particolari in cui il possessore dell'imbarcazione è escluso dal versamento della tassa.

Tra le unità da diporto per le quali è stata riconosciuta l'esenzione vi sono quelle utilizzate dai soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse.

20 Marzo 2013 · Giorgio Valli




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