Agevolazione prima casa » Il mancato trasferimento di residenza per cause di forza maggiore non fa perdere il diritto al bonus

Agevolazione prima casa » Il mancato trasferimento di residenza per cause di forza maggiore non fa perdere il diritto al bonus

Agevolazione prima casa: il mancato trasferimento di residenza per forza maggiore non fa perdere il diritto al bonus previsto a norma di legge.

Il contribuente conserva i benefici fiscali sulla prima casa quando la residenza non viene trasferita entro i termini di legge in quanto dopo il rogito si sono resi necessari dei lavori.

In altri termini è legittima la necessità di mettere in sicurezza l’abitazione dopo l’atto di compravendita.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 19247/14.

Come chiarito in numerosi interventi sul nostro blog, uno dei requisiti richiesti, di cui ci si scorda spesso, per ottenere l'agevolazione prima casa è il trasferimento della residenza nel comune dove è ubicato l’immobile da adibire a prima casa entro il termine di scadenza di 18 mesi.

Quando il mancato trasferimento della residenza per fruire delle agevolazioni fiscali prima casa è riconducibile a cause di forza maggiore

Ebbene, da quanto si evince dalla suddetta pronuncia, il mancato trasferimento della residenza per cause di forza maggiore, nell'abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa, non determina la decadenza dal beneficio fiscale.

Da chiarire che, a parere degli Ermellini, nell'ambito del mancato trasferimento di residenza causato da eventi di forza maggiore, sono ritenuti validi i motivi seguenti:

Al contrario, per la giurisprudenza, per eventi di forza maggiore che hanno causato il mancato trasferimento di residenza non sono da ritenersi validi:

Comunque, la decisione della Suprema Corte si incardina in un filone inaugurato qualche mese fa: già in un’altra occasione, con la sentenza 18770/14, è stato sancito che il mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dalla data di acquisto dell’immobile non sempre determina la perdita dei benefici prima casa.

Infatti, quando la domanda è stata presentata nei termini e il diniego del comune è dovuto a un fatto imputabile a un terzo, l’acquirente ha diritto a usufruire delle agevolazioni.

15 Settembre 2014 · Andrea Ricciardi




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