Agevolazione prima casa » Non si decade dal beneficio se la famiglia cresce ed è necessario acquistare un appartamento più grande

Non si decade dal beneficio dell'agevolazione prima casa se si è costretti ad acquistare un secondo appartamento a causa dell'allargamento della famiglia.

Non deve dire addio alle agevolazioni fiscali prima casa il contribuente che possiede un altro immobile abitativo nello stesso Comune che però non è idoneo a soddisfare le esigenze abitative della famiglia, ampliatasi per l’adozione di tre bambini.

Questo l'orientamento espresso dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia con sentenza 2970/28/14.

Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, il beneficio dell'agevolazione prima casa è concesso anche a chi già possiede un altro immobile nello stesso Comune ma questo non è più idoneo, per caratteristiche e dimensioni, a soddisfare le esigenze abitative della famiglia.

A parere dei Giudici tributari, nella fattispecie in cui la famiglia cresca, e la casa che si abbia già a disposizione non sia più idonea, costringendo la famiglia ad acquistarne una nuova, l’agevolazione è comunque ammessa per il nuovo immobile.

Ciò, perché l’appartamento di cui già si dispone non può sopperire ai bisogni della famiglia e non può pertanto considerarsi abitazione principale.

Infatti, ai fini dell’agevolazione prima casa, la disponibilità di un alloggio deve essere intesa non in senso oggettivo bensì soggettivo, ovvero va verificato che l’appartamento possa effettivamente considerarsi prima casa tale da ospitare la famiglia.

Dunque, per non decadere dal beneficio, è sufficiente dimostrare che il primo appartamento, per mancanza di spazio o per altri motivi strutturali, non è funzionale alle sopraggiunte esigenze familiari e che, il secondo appartamento è quello effettivamente idoneo ad ospitare la famiglia.

Da notare che questo principio di diritto è stato più volte affermato dalla Suprema Corte (sentenze n. 11564/2006, n. 17938/2003, n. 10953/2003, tanto per citarne alcune) e di esso, secondo il giudice dell’appello, deve essere assicurata l’esatta osservanza.

24 Ottobre 2014 · Andrea Ricciardi




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