Non si perde l’agevolazione fiscale prima casa se si possiede un immobile non idoneo a soddisfare le esigenze abitative della famiglia

L'agevolazione per la cosiddetta prima casa subordina l’applicazione del beneficio all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o (se diverso) ove si svolge la propria attività, al non possesso di altro immobile idoneo ad essere destinato a tale uso e alla dichiarazione formale, posta nell'atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato.

Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata non idonea alle esigenze abitative, sia per circostanze di natura oggettiva (es.

: inabitabilità) che di natura soggettiva (es.: fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) può ugualmente godere dell’agevolazione.

Inoltre, in tema di agevolazioni per la prima casa, l’acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile, non comportando il potere di disporne come abitazione propria, non realizza l’intento abitativo, che è la finalità perseguita dal legislatore, ed è, sostanzialmente, assimilabile alla titolarità di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.

Va infine precisato che solo la comunione legale tra i coniugi osta all'agevolazione, mentre la titolarità di una quota di un appartamento in comunione non preclude il beneficio, come si evince dalla dichiarazione da inserire nell'atto di compravendita, che vincola l'acquirente a non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

Questo l'orientamento dei giudici della Corte di cassazione espresso nell'ordinanza 21289/14.

13 Ottobre 2014 · Giorgio Valli




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5 risposte a “Non si perde l’agevolazione fiscale prima casa se si possiede un immobile non idoneo a soddisfare le esigenze abitative della famiglia”

  1. Goldrake ha detto:

    grazie mille per la risposta ma vedo che per l’interpello da lei citato viene indicato un tempo di 120giorni, per me decisamente troppi. sto facendo i salti mortali per poter cambiare casa in fretta, salire e scendere e’ estremamente faticoso. Spero che il notaio sia informato di tutto questo e che mi semplifichi la vita. Credo anche che la certificazione di stato grave da parte della commissione invalidità attesti il mio stato, in concerto con la documentazione medica….
    L’altra via era della “Prima casa bis” che avevo letto approvata nella legge di stabilità 2016 nella stesura del senato, che mi dava la possibilità di vendere il mio alloggio attuale entro un anno ma di avere subito gli sgravi fiscali. Ma non trovo piu nulla al riguardo dopo le approvazioni in commissione e alla Camera.

    • Non abbiamo ancora scritto nulla a riguardo perché è in corso un’ulteriore lettura del provvedimento al Senato e l’approvazione è prevista entro giovedì p.v.. Rischieremmo, anticipando i tempi, di fornire informazioni non corrette. Comunque si tratta di giorni.

      Le confermo, comunque, che dovrebbe essere varata la norma per cui, a partire da gennaio 2016,, il proprietario di un immobile che ha già fruito di queste agevolazioni fiscali quando ha effettuato l’acquisto, nel momento in cui decide di cambiare casa comprandone una nuova potrà nuovamente godere delle agevolazioni fiscali prima casa a una condizione che il vecchio immobile sia venduto entro un anno dal rogito della nuova abitazione.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Ecco qui la normativa di suo interesse.

  2. Goldrake ha detto:

    Questa estate ho avuto un grave incidente che mi ha tenuto fermo da luglio ad oggi. Ho seri problemi al camminare e mi e’ stata concessa la legge 104. Abito in un bilocale senza ascensore al secondo piano dove per salire e scendere faccio molta fatica e dolore. Con la mia compagna sto acquistando una casa senza barriere architettoniche in un altro comune dove vorrei trasferirmi, per poi comunque vendere quella dove vivo ora.

    Secondo me l’attuale alloggio per me e’ diventato inadeguato, ma come posso farmelo riconoscere per evitare di andare in giudizio? Il fatto di non essere sposati influisce? il tutto e’ per avere le agevolazioni prima casa.

    • L’agevolazione per la cosiddetta prima casa subordina l’applicazione del beneficio all’acquisto di un’unita’ immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o (se diverso) ove si svolge la propria attivita’, al non possesso di altro immobile idoneo ad essere destinato a tale uso e alla dichiarazione formale, posta nell’atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune ove e’ ubicato l’immobile acquistato.

      Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata non idonea alle esigenze abitative, sia per circostanze di natura oggettiva (es.: inabitabilita’) che di natura soggettiva (es.: fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) puo’ ugualmente godere dell’agevolazione.

      Inoltre, in tema di agevolazioni per la prima casa, l’acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile, non comportando il potere di disporne come abitazione propria, non realizza l’intento abitativo, che e’ la finalita’ perseguita dal legislatore, ed e’, sostanzialmente, assimilabile alla titolarita’ di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.

      Naturalmente questi principi giuridici che sembrano calzare al suo caso (acquisto del 50% di immobile con soggetto estraneo e abitazione attualmente in proprietà non rispondente alle esigenze sopravvenute in seguito all’incidente) non li abbiamo pronunciati noi, ma, come avrà letto, i giudici della Corte di cassazione nell’ordinanza 21289/14.

      Peraltro, il preventivo consulto con il notaio che si occuperà del preliminare di compravendita, servirà, io credo, a fugare ogni dubbio circa la possibilità di contestare, con esito positivo, un successivo eventuale avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate, finalizzato a negarle l’accesso al beneficio fiscale, attraverso un semplice ricorso amministrativo in autotutela (in pratica si tratterà di fornire all’ADE la documentazione medica che attesta il suo impedimento a salire le scale).

      A partire dal prossimo gennaio 2016 si potrà anche ricorrere, preventivamente, a quello che viene definito interpello antielusivo. In altri termini, il contribuente potrà interpellare l’amministrazione fiscale per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente:

      1. all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza (interpello ordinario);
      2. alla sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneita’ degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti (interpello probatorio);
      3. all’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie (interpello anti abuso).

      Il contribuente potrà interpellare l’amministrazione finanziaria per la disapplicazione (interpello disapplicativo) di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

      Le suggerisco di leggere questo articolo: lei potrà chiedere anche direttamente all’Agenzia delle entrate se può fruire del beneficio prima casa nelle condizioni particolari in cui versa, evitando un possibile contenzioso.

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