Agevolazioni fiscali per i conduttori di alloggi sociali » Detrazioni Irpef ed ipotesi di riscatto dell’unità immobiliare

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Agevolazioni fiscali per il triennio 2014-2016 in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale

Approvata una nuova agevolazione per gli inquilini degli alloggi sociali: per il triennio 2014/2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale; detrazione pari, complessivamente, a: 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; 450 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.

493,72 e 30.987,41 euro.

A darne comunicazione è l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.

L’Agenzia precisa che, se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, il commercialista o il Caf dovranno riconoscere al contribuente un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Nella stessa comunicazione, l’Agenzia delle Entrate mette in evidenza anche le novità in tema di cedolare secca che, come noto, è scesa ormai dal 15 al 10% per i contratti a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa o colpiti da eventi calamitosi.

Inoltre, arriva la facoltà di inserire la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche, nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, alle condizioni previste nella norma.

Possibilità di detrarre come canone di locazione una quota parte del corrispettivo finalizzato al riscatto dell'alloggio

Il conduttore può imputare i corrispettivi pagati al locatore in parte in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e in parte in conto affitto.

In tali fattispecie, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, i corrispettivi si considerano fiscalmente quali canoni di locazione, e dunque, ricorrendone le condizioni, gli stessi sono parzialmente esenti dalle suddette imposte.

Ai fini fiscali, in caso di riscatto dell'unità immobiliare, l'esercizio di competenza in cui si considerano conseguiti i corrispettivi derivanti dalla cessione è quello in cui avviene l'effetto traslativo della proprietà del bene. Le eventuali imposte correlate agli acconti-prezzo costituiscono un credito di imposta: prevista l'attuazione della disciplina di dettaglio con un decreto.

Le disposizioni si applicano ai contratti di locazione stipulati a partire quindi dal 29 marzo 2014.

L'esercizio del diritto di riscatto dell'immobile è consentito a tre condizioni:

Il conduttore, fino alla data del riscatto dell'alloggio sociale, ha la facoltà di imputare i corrispettivi pagati al locatore: parte in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio, parte in conto affitto.

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio, ricevendo dunque il medesimo trattamento fiscale.

Ai fini Irpef, dove ne ricorrano le condizioni, il conduttore potrà usufruire della detrazione per canoni di locazione. Ai fini Irap, le società personali e gli imprenditori individuali potranno dedurre dall'imponibile anche i costi dei canoni di locazione di beni strumentali.

4 Dicembre 2014 · Andrea Ricciardi




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