Agevolazione fiscale prima casa – permane in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto a titolo gratuito

Com'è noto, in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con le agevolazioni fiscali prima casa, quando non sia ancora decorso il termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, il contribuente è tenuto a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria ed una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

Tali disposizioni non si applicano qualora il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione (sentenza numero 26766/13) ciò che rileva, ai fini del mantenimento dell’agevolazione prima casa, è che il contribuente ponga in essere tempestivamente, entro un anno dall'alienazione, un atto, sia a titolo oneroso o gratuito, cui consegua un l‘acquisto di altra abitazione.

In pratica, per impedire la decadenza dell’agevolazione fiscale, il termine acquisto deve essere intenso come acquisizione del diritto di proprietà; dunque anche a titolo gratuito e non, necessariamente, attraverso la stipula di un contratto di compravendita.

Resta fermo che, per conservare il diritto all'agevolazione fiscale prima casa, non è possibile pervenire all'acquisto semplicemente attraverso la sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita; e, inoltre, deve essere sempre soddisfatto l'ulteriore requisito dell’utilizzo del nuovo immobile come abitazione principale del contribuente.

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 49/E del maggio 2015, si è adeguata ai principi affermati più volte dalla giurisprudenza di legittimità, concludendo che, in caso di rivendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, quando non siano decorsi i cinque anni, anche il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo ad evitare la decadenza dall'agevolazione fiscale.

13 Maggio 2015 · Piero Ciottoli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!