Dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate: il terremoto continua » A rischio nullità anche iscrizioni a ruolo ipoteche e pignoramenti

Dirigenti illegittimi dell'Agenzia delle Entrate: il terremoto continua » A rischio nullità anche iscrizioni a ruolo ipoteche e pignoramenti

Prosegue senza sosta il nostro reportage sullo scandalo che ha portato diversi tribunali a dichiarare illegittimi i dirigenti, in quella posizione senza aver fatto un reale concorso, dell'agenzia delle entrate, provocando la nullità degli atti da loro firmati e scatenando migliaia di ricorsi.

Non si contano, ormai, le pronunce dei giudici di merito di tutta Italia che, a più riprese, hanno condannato, con la sanzione massima della nullità, gli atti impositivi sottoscritti dai falsi funzionari dell’Agenzia delle Entrate, in quanto qualificati dirigenti a mezzo di insondabili cooptazioni e non a seguito di trasparente concorso pubblico.

Dopo le, a nostro avviso, gravissime sentenze, emanate dalla CTR della Lombardia e dalla Corte di Giustizia Europea, arriva, in ultima, un'altra importante pronuncia, quella della CTP di Frosinone, a mettere altra carne sul fuoco.

Facciamo un breve riepilogo, per chi non avesse seguito in prima linea tutta la vicenda, per poi affrontare la questione del verdetto che sta mettendo a rischio decine di migliaia di iscrizioni a ruolo, ipoteche e pignoramenti effettuati da Equitalia.

Falsi dirigenti dell'agenzia delle entrate: da dove nasce questo pasticcio all'italiana?

Veniamo a monte del problema: da dove comincia, e cosa ha comportato, lo scandalo nostrano dei falsi, ed illegittimi, dirigenti dell'agenzia delle entrate?

Questa triste storia comincia più o meno dieci anni fa, a seguito di una riorganizzazione interna delle qualifiche, che ha comportato, presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, una carenza di dirigenti: figure necessarie, tra l’altro, per firmare gli accertamenti fiscali.

E cosi’, senza bandire alcun pubblico concorso, i vertici dell’Amministrazione finanziaria hanno deciso di elevare, a tale ruolo, ben 767 funzionari.

Insomma, una promozione in carriera, ma senza i criteri di trasparenza imposti dalla Costituzione, secondo cui, invece, agli impieghi nella pubblica amministrazione, si accede solo mediante bando e successivo concorso.

Ora, come accennato, la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi su tale questione, ha ritenuto nulle le suddette nomine.

La prima sentenza nota, in ordine cronologico, e’ quella del Tar Lazio del 2011, sebbene lo stesso problema fosse stato già sfiorato anche dalla Corte dei Conti.

È seguita la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Messina e, per finire, quella del Consiglio di Stato.

A questo punto, pero’, si e’ corso ai ripari.

Cosi’, per evitare una valanga di ricorsi che avrebbe potuto invalidare gli atti firmati dai falsi dirigenti, come appunto le cartelle esattoriali di Equitalia, nel 2012 e’ intervenuta una legge, la 44/2012, che insieme ad alcuni cavilli inseriti nel decreto milleproroghe, ha sanato gli incarichi conferiti con tale metodo, almeno in attesa che venisse indetto un pubblico concorso.

La norma e’ stata rinnovata di anno in anno fino a rendere, di fatto, detti incarichi non gia' delle semplici sostituzioni momentanee, ma dei veri e proprio uffici a tempo indeterminato.

Secondo quanto si apprende dalla legge 44/2012, infatti, fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire un’efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.

Nelle more dell’espletamento di dette procedure l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio salvi gli incarichi gia' affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e’ fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.

Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva. Ai funzionari cui e’ conferito l’incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti.

Successivamente, la legge di conversione del decreto milleproroghe 2012 ha introdotto una norma inquietante.

Si legge nel testo di legge, infatti, che la causa di nullità di una Cartella di pagamento priva dell’indicazione del responsabile del procedimento viene riconosciuta solo dal 1 giugno 2008.

Cosa vuol dire tutto ciò?

Come chiarito, il milleproroghe aveva stabilito che solo per i ruoli consegnati all'agente per la riscossione successivamente al 1° giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento comportava la nullità della cartella esattoriale. Dovendo, quindi, prescindere dalla data di notifica del ruolo, come poteva fare il contribuente a verificare se tale obbligo era stato rispettato?

Equitalia, praticamente, grazie alla salvata del governo, aveva avuto la possibilità di segnalare all'Agenzia delle Entrate l’esigenza di integrare il modello di cartella di pagamento, al fine di inserire in essa questa informazione.

In ogni caso, il problema non si poneva più per l’indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella, in quanto Equitalia, sin dal mese di novembre 2007, aveva impartito alle società del Gruppo direttive finalizzate ad inserire tale indicazione.

Le sentenze che hanno sancito l'illegittimità dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate nominati senza concorso pubblico

Facciamo un breve riepilogo di tutte le pronunce più importanti, in ordine di tempo, che hanno sancito l'illegittimità dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate nominati senza concorso pubblico.

La prima, in ordine cronologico, è stata la sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale, la quale ribaltato le norme salva cartelle esattoriali e dichiarato illegittimi i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate.

Come sancito dalla Corte, i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate che hanno rivestito il ruolo di dirigenti di fiducia presso l’Amministrazione finanziaria, non perché avessero vinto il concorso ma solo per coprire dei posti vacanti per un certo periodo di tempo, sono tutti fasulli.

Come ampiamente chiarito, ma vale la pena di ribadirlo, il decreto legge del 2012 aveva tentato di porre rimedio alle cariche temporanee dei falsi dirigenti, prorogando il tempo di durata della loro carica provvisoria e di conseguenza sanando tutti i vizi di legittimità degli atti firmati dai dirigenti senza titoli.

Ma la Corte Costituzionale ha sconfessato il decreto legge, ed esprimendosi sulla questione di legittimità costituzionale, ne ha dichiarato la sua illegittimità.

Dunque, l’Agenzia delle Entrate, a far data dal 1992, per carenza di organo direttivo ha fatto ricorso a delle reggenze che sono per natura provvisorie ed ha illegittimamente autorizzato a firmare degli atti in qualità di dirigenti, dei funzionari pubblici senza qualifica né titoli né alcun conferimento di legge.

Questa evidente illegittimità eseguita dall'Agenzia delle Entrate è già stata censurata dal TAR Lazio nella precitata Sentenza, ma la logica conseguenza non può che essere l’inesistenza di tutti gli atti che questi funzionari reggenti, ma non dirigenti, hanno firmato e trasmesso.

L’Agenzia delle Entrate, dando incarico di dirigenti a semplici funzionari non in possesso della qualifica relativa, ha ecceduto nel suo potere di deroga a norme di rango superiori, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, senza indicazione del termine di durata e senza che l’Ente abbia provveduto a bandire le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

Eppure la Costituzione è chiara quando esplica che agli impieghi nelle Pubbliche si accede per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Cosa si evince da tutto ciò?

In tutti questi anni c’è stato un eccesso di potere e sviamento. L’Agenzia delle Entrate con quella delibera, ma ormai era prassi dal 1992, oltrepassava i limiti della propria autonomia regolamentare violando i principi fondamentali per l'acceso alla qualifica dirigenziale.

Si fa presente, inoltre, che è stato accertato nella sentenza del Tar del Lazio che ci sono 767 posti di Dirigenti coperti temporaneamente tramite incarichi ad interim o vacanti.

Insomma, più della metà dei dirigenti che hanno firmato gli atti in questi anni non avevano i poteri per farlo.

Successivamente, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale della Lombardia numero 2842/15 del 22 giugno 2015 aveva ribadito che gli accertamenti fiscali firmati, o anche soltanto rilasciati su delega, da uno dei dirigenti illegittimi fossero nulli.

E, cosa ancora più importante, la loro nullità può essere stabilita anche d’ufficio.

Inoltre la Commissione tributaria aveva presentato un esposto alla Corte dei Conti perché, in questo pasticcio dell’Agenzia delle Entrate, vi erano presupposti per il danno erariale.

In parole povere, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe risarcire i cittadini in due modi: in primis per gli accertamenti nulli disposti dai dirigenti illegittimi, ma anche l’intera comunità per il buco creato nelle casse dello Stato a causa del mancato introito proveniente dagli accertamenti fiscali.

Proprio per questo, i giudici tributari della Lombardia hanno inviato alla Procura della Corte dei Conti un rapporto su eventuali responsabilità per danno erariale e alla Procura della Repubblica una denuncia per eventuali rilievi penali del giudice collegiale tributario che abbia omesso le doverose denunce.

E’ ovvio che l’Agenzia delle Entrate farà ricorso in Cassazione e, in questa sede, l’esito del processo potrebbe essere ribaltato.

In caso contrario, l’Agenzia con il suo esercito di dirigenti illegittimi sarà chiamata a colmare il buco creato nelle casse dello Stato.

Ultimo intervento giurisprudenziale in ordine cronologico, sulla storia dei dirigenti fasulli dell'Agenzia delle Entrate, è quello della Corte di Giustizia Europea.

Per la Corte di Giustizia, il contribuente non deve allegare alcuna prova quando contesta vizi di forma come la mancanza di poteri del dirigente che ha firmato l’accertamento fiscale: spetta all'Agenzia delle Entrate la prova contraria.

Questa la decisione dei Giudici di Lussemburgo che si evince dalle sentenze C-129/13 e 130/13.

Accertamenti fiscali nulli perché firmati da falsi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate: sono parole che fanno tremare la terra, quelle che escono dalla Corte di Giustizia Europea che appella i funzionari del fisco come usurpatori di funzioni pubbliche, in quanto hanno sino ad oggi firmato degli atti arrogandosi poteri di una qualifica superiore che, in realtà, come definitivamente sancito dalla Corte Costituzionale, non avevano mai conseguito con un regolare concorso.

Seguendo il principio fornito dai giudici Ue, il contribuente ha gioco facile in causa: infatti, ogni volta in cui questi contesti un vizio formale di un atto fiscale, come, appunto, la carenza di poteri di chi lo sottoscritto, non spetta a lui dimostrare i fatti a fondamento di ciò (ossia, procurarsi il curriculum vitae del funzionario), ma è piuttosto l’Agenzia delle Entrate che deve fornire la prova contraria (dimostrare, cioè, che il firmatario ha conseguito il posto a seguito di regolare concorso).

Così, il danno erariale è più che un sospetto: perché, operando in tal modo, l’Agenzia delle Entrate ha esposto al rischio di nullità, ormai confermata dai giudici di mezza Italia, i propri accertamenti fiscali, impedendo la riscossione dell’evasione fiscale e, peraltro, esponendo lo Stato alla condanna delle spese processuali.

Sembra, dunque, non ci sia modo, per il fisco, di riparare all'errore e chi non ha fatto ancora ricorso è sempre in tempo per agire, in quanto la nullità non conosce termini di decadenza e la relativa eccezione può essere sollevata in ogni stato e grado di giudizio.

Oltre agli accertamenti fiscali anche le iscrizioni di ruolo sono a rischio nullità: arriva la sentenza shock della Ctp di Frosinone

La firma di uno dei 767 dirigenti illegittimi dell'Agenzia delle Entrate non invalida soltanto gli accertamenti fiscali, o magari i più elementari ruoli, ma anche le cartelle Equitalia che ne derivano.

La sentenza shock arriva dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con la decisione 654/02/15 del 20 Luglio 2015.

Dunque, non solo gli avvisi di accertamento, ma anche le iscrizioni a ruolo di qualsiasi imposta firmate dai dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, la nullità si estende a pignoramenti, ipoteche, fermi auto e tutti gli atti di riscossione esattoriale.

Per la prima volta, una commissione di giudici ha messo nero su bianco il principio dell’estensione della nullità dagli accertamenti fiscali alle cartelle esattoriali.

In parole povere, la firma, anche solo su un semplice ruolo, apposta da uno dei 767 dirigenti illegittimi (ossia privi di poteri) dell’Agenzia delle Entrate si ripercuote anche sulla cartella esattoriale di Equitalia.

Sulla base, quindi, di questo importante procedente sono emerse tre importanti conseguenze, sino ad oggi non rilevate, in modo esplicito, dalle altre sentenze.

La prima è che, nel caso in cui, alla guida dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate ci sia stato uno dei 767 dirigenti promossi senza concorso e poi fatti decadere dalla Corte Costituzionale, ad essere nulli non sono solo gli accertamenti fiscali, ma anche le semplici iscrizioni a ruolo dei tributi.

La seconda è che se è nulla l’iscrizione a ruolo, per difetto di firma, è anche nullo ogni atto successivo e conseguente ad essa, come la cartella esattoriale di Equitalia, ma anche l’eventuale ipoteca, il pignoramento, il fermo auto, ecc.

Il vizio, infatti, dell’atto dell’Agenzia delle Entrate si estende a valanga su tutte le successive azioni (esecutive e non) di Equitalia, nessuna esclusa.

Infine, il contribuente, se ha già ricevuto l’atto di Equitalia può impugnare direttamente quest’ultimo, nonostante prima di tale momento non si sia mosso per contestare le pretese dell’Agenzia delle Entrate.

Egli pertanto potrebbe ricorrere, sostenendo la nullità dell’atto prodromico, ossia dell’iscrizione a ruolo del tributo, per difetto di poteri del dirigente anche contro l’ipoteca (così come avvenuto nel caso che ha generato la sentenza in commento), ma anche contro il pignoramento o il semplice avviso di ipoteca o di fermo auto.

Ciò perché, in casi del genere siamo davanti al più grave dei vizi che possa invalidare un atto tributario: la nullità assoluta, ossia l’inesistenza.

Gli atti inesistenti possono, infatti, essere impugnati (contestati) in ogni stato e grado di giudizio (quindi anche solo in secondo grado o in Cassazione per la prima volta). N

Non c’è infatti possibilità che il decorso del tempo li sani: addirittura possono essere annullati anche dallo stesso giudice, d’ufficio, in assenza di esplicita richiesta da parte del ricorrente.

Insomma, stando all'interpretazione della CTP di Frosinone, non vi sarebbero più dubbi sulla possibilità di impugnare anche le cartelle esattoriali di Equitalia, nonostante il decorso del tempo dalla notifica della stessa.

Una mossa che, certo, potrebbe, ribadiamo potrebbe, portare vantaggi enormi sul contribuente che si vedrebbe annullare tutta la pretesa tributaria, senza possibilità che la stessa possa essere rinnovata. attesi gli ormai intervenuti termini di prescrizione.

Così il governo tenta di mettere una pezza sulla vicenda dei falsi dirigenti dell'Agenzia delle Entrate

Dopo lo tsunami sollevato dalle recenti sentenze, prima elencate, con le quali sono stati dichiarate illegittime le assegnazioni d’ incarichi dirigenziali, senza concorso, a funzionari ordinari dell’Agenzia delle Entrate, arriva ora una possibile soluzione, tentata dal governo, con tempistiche di realizzazione brevi.

L'esecutivo ha deciso che per risolvere il problema aperto dalla sentenza che ha fatto decadere i funzionari dal ruolo dirigenziale sara' bandita una selezione per esami.

L’iter richiederà almeno un anno: intanto i loro atti sono, ancora, illegittimi.

Nel frattempo, però, il governo ha stabilito che per sanare la situazione di stallo aperta dalla sentenza dello scorso marzo verrà indetto un concorso per esami, a cui potranno ovviamente partecipare anche tutti i funzionari che hanno svolto incarichi dirigenziali senza averne la qualifica. Una soluzione che, secondo loro, garantirebbe trasparenza e concorrenzialità dopo anni di opacità e proroghe indebite.

Peccato che per bandire la selezione, organizzare le prove e averne l’esito, e' realistico che ci voglia almeno un anno a partire da adesso.

E, nel frattempo, le Commissioni tributarie provinciali e regionali continueranno a pronunciarsi sui ricorsi presentati dai contribuenti che ritengono illegittimi gli atti firmati dai dirigenti decaduti.

Chi vincerà la battaglia?

28 Luglio 2015 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!