Agenzia delle Entrate ed indagini bancarie » La nuova circolare ennesimo scoglio per i contribuenti

L'Agenzia delle entrate, con la circolare del 6 agosto 2014, ha esplicato le modalità con cui verranno eseguite le prossime indagini sui conti correnti bancari dei contribuenti.

Le indagini dell'agenzia delle entrate si prospettano davvero invadenti, a causa di un perverso meccanismo di prove che posiziona il contribuente in un vera e propria trappola.

Le verifiche, infatti, non riguarderanno solo l’ultimo periodo di imposta, ma, al contrario, partiranno dall'ormai lontano 2012: ciò renderà non facile ricostruire le ragioni delle singole movimentazioni sul conto e poter, così, controbattere alle richieste di chiarimenti dell’amministrazione fiscale.

Come accennato, nella circolare viene precisato che le indagini saranno innanzitutto indirizzate all'anno 2012. Ma non finisce qui: l’agenzia delle entrate mette le mani davanti e si riserva la possibilità di prendere in considerazioni anche le annualità precedenti al 2012.

La circostanza avrà di certo specifiche conseguenze: infatti, più l’esercizio è lontano nel tempo, più è difficile per il contribuente ricordarsi o fornire le controprove.

Ciò, perché, mentre per gli altri accertamenti servono giustificazioni sommarie, per le indagini bancarie il contribuente deve fornire una prova per ogni singolo movimento in entrata ed in uscita.

Il problema, dunque, si complica più per i piccoli evasori: chi effettua grosse movimentazioni di denaro è solito conservare le pezze giustificative delle operazioni o, quanto meno, procurarsi le prove dei propri pagamenti e prelievi, mentre, di solito, il piccolo contribuente non usa precauzioni di questo tipo e, con una certa ingenuità, opera sul proprio conto senza preoccuparsi degli eventuali successivi accertamenti.

La Corte di Cassazione, sul tema, infatti, afferma che la prova deve essere analitica e non generica, con indicazione di ogni movimento bancario, per dimostrare come ciascuna operazione è estranea a fatti imponibili.

Pertanto, il contribuente deve così fornire affermazioni non apodittiche, generiche, sommarie e cumulative.

Per quanto concerne, invece, i prelevamenti di carattere personale difficilmente è conservata la copia dell’assegno o della fattura o altra documentazione che dopo tre o quattro anni potrebbe essere richiesta dall'agenzia delle entrate ai fini dell'accertamento.

Il consumatore si preoccupa, si solito, della conservazione della documentazione di acquisto più ai fini della garanzia del produttore che non per dormire sonni tranquilli con l'agenzia delle entrate.

Questo colpo basso ai piccoli contribuenti potrebbe in parte essere attenuato dai buoni propositi contenuti nella circolare dell'agenzia delle entrate: infatti, nel documento vengono esortati gli uffici territoriali a utilizzare le indagini finanziarie solo dopo aver riscontrato significative anomalie rispetto alla dichiarazione presentata.

Non dovranno, dunque, essere richieste spiegazioni su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali e/o familiari.

A rendere però troppo generica questa promessa e suscettibile di interpretazioni personali da parte dei singoli uffici vi è che la circolare non indica un limite numerico dove specificare cosa intendersi con significative anomalie: insomma, il tutto lascia spazio a notevoli perplessità.

Capita spesso, infatti, che i contribuenti sottoposti all'accertamento vengano chiamatia giustificare importi di poche centinaia di euro, per i quali è risultato ovviamente impossibile assolvere l'onere probatorio.

L'ennesimo pasticcio all'italiana.

1 Settembre 2014 · Stefano Iambrenghi




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