Agcm sospende una società per falsi annunci di lavoro » Sanzioni e consigli utili

Agcm sospende una società per falsi annunci di lavoro » Sanzioni e consigli utili

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sospeso ha sospeso temporaneamente le attività della società Dodotour srl - Evolution Travel per annunci di lavoro ingannevoli. La compagnia era già stata avvertita nel lontano 2007.

La società Dodotour srl - Evolution Travel ha continuato a diffondere i propri messaggi ingannevoli per i consumatori e l’Agcm, di fronte al ripetersi di tali comportamenti, si è vista costretta ad intervenire nuovamente sospendendone temporaneamente l’attività.

La società Evolution Travel pubblicava sul proprio sito, e su siti di offerte di lavoro messaggi, in cui prometteva un lavoro online da casa, anche part-time, nel settore dei viaggi e del turismo, dietro il pagamento di una quota di affiliazione di 20.000 euro.

Il messaggio prospettava tale attività in franchising facendo intendere che costi e rischi fossero contenuti rispetto all'apertura di una vera e propria agenzia di viaggi, e che l’investimento iniziale, seppur elevato, sarebbe stato ammortizzato in breve tempo.

In realtà il messaggio promuoveva solo la cessione in uso di servizi e strumenti software, tacendo o minimizzando invece gli alti costi e l’elevato rischio di perdita del capitale.

Purtroppo la vicenda della società Evolution Travel non è che un esempio delle centinaia di falsi annunci di lavoro pubblicizzati da truffatori senza scrupoli, che vedono come vittime soprattutto giovani.

Agcm - nel dettaglio il provvedimento contro Dodotour srl ed Evolution Travel per annunci di lavoro ingannevoli

Con provvedimento numero 18516 del 19 giugno 2008 l'Autorità ha deliberato che il comportamento della società Dodotour srl - Evolution Travel, consistito nell'aver violato la delibera numero 16906 del 28 maggio 2007, ha costituito una inottemperanza in quanto il messaggio riproponeva un contenuto inalterato, ad eccezione di alcune modifiche di carattere formale, che solo parzialmente e marginalmente eliminavano i profili di ingannevolezza accertati con il provvedimento numero 16906 del 28 maggio 2007.

Il provvedimento è stato notificato all'operatore in data 7 luglio 2008.

La società E.T., nondimeno, ha continuato a diffondere nel web sostanzialmente lo stesso identico format oggetto di sanzione, utilizzando parole chiave nei principali motori di ricerca riconducibili alla forma contrattuale del "franchising" moltiplicandone, pertanto, l'utilizzo.

In particolare, in internet erano presenti alcuni collegamenti sponsorizzati da E.T. accessibili utilizzando i motori di ricerca Yahoo e Google tramite le parole chiave franchising agenzia di viaggi, franching turismo, franchising vacanze, agenzia di viaggi franchising, aprire agenzia di viaggi franchising, franchising evolution travel, "egozi in franchising agenzia viaggi, franchisee evolution travel, franchisor evolution travel, affiliazione agenzia di viaggio, network franchising, network franching turismo, apri in franchising agenzia di viaggi, apri agenzia di viaggi in franchising, avviare agenzia viaggi in franchising, apertura agenzia viaggi in franchising, che permettono di prendere immediata visione, tra i siti sponsorizzati a pagamento, dell'annuncio promozionale della società E.T.

Con provvedimento adottato il 29 luglio 2009 numero 20152 l'Autorità ha deliberato l'ingannevolezza delle pagine web rilevate sui siti internet www.evolutiontravel.it e www.tuttifranchising.it nonché degli annunci, rilevati in data 13 ottobre 2008 e 27 marzo 2009, presenti su altri siti internet nella sezione dedicata alle offerte di lavoro quali: www.motorelavoro.it e www.romaexplorer.it, diretti a pubblicizzare la possibilità di intraprendere un'attività lavorativa da svolgere in casa, anche part-time e utilizzando la rete internet, avente ad oggetto la promozione dei servizi turistici Evolution Travel.

Il citato provvedimento numero 20152 del 2009 risulta notificato al professionista in data 27 agosto 2009.

Infine, alcune richieste di intervento pervenute, da ultimo, nel mese di giugno 2013, hanno segnalato la reiterazione della pratica commerciale oggetto dei provvedimenti sopra citati, ed in particolare che E.T. avrebbe nuovamente diffuso i messaggi oggetto dei precedenti provvedimenti dell'Autorità attraverso i siti www.evolutiontravel.it, www.azfranchising.it, www.franchisingcity.it e www.romaexplorer.it, caratterizzati dai medesimi contenuti presenti nel messaggio ritenuto ingannevole con il precedente provvedimento.

Sulla base delle informazioni pervenute, risulta che, in effetti, il professionista continua a promuovere sui siti internet www.evolutiontravel.it, www.azfranchising.it, www.franchisingcity.it e www.romaexplorer.it, e in particolare attraverso il sito www.affiliazione-evolutiontravel.com e la newsletter Easy Viaggi, un'attività lavorativa di tipo affiliativo, redditizia, caratterizzata dal risparmio dei costi di gestione e da libertà di movimento.

Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa successivamente al provvedimento numero 20152 del 2009.

Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dal combinato disposto dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12 quinquiesdecies, del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

Ritenuto, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità numero 16906, del 28 maggio 2007, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, delibera:

  1. di contestare alla società Evolution Travel Italia srl, già Dodotour srl - Evolution Travel, la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità numero 16906, del 28 maggio 2007;
  2. l'avvio del procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al combinato disposto dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12 quinquiesdecies, del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, numero 135;
  3. che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Di Mei;
  4. che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Servizi, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società Evolution Travel Italia srl, ovvero da persone da essa delegate;
  5. che entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

Pubblicità ingannevole e falsi annunci di lavoro: come difendersi

Dopo aver illustrato le sanzioni applicate dall'Agcm, vi presentiamo un decalogo ha stilato un decalogo per riconoscere e difendersi dai falsi annunci di lavoro:

  • Ricordate che le aziende affidabili non nascondono nulla: descrivono subito il lavoro offerto, i requisiti richiesti e il compenso. Fanno leggere e firmare un contratto prima di iniziare qualsiasi sorta di attività.
  • Ricordate che una società seria che vi offre un’occupazione (in ufficio o da casa), vorrà certamente vedere prima il vostro curriculum vitae e le vostre referenze.
  • Ricordate che quando un’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente è falsa.
  • Diffidate delle aziende che non indicano la propria ragione sociale e partita Iva.
  • Effettuate ricerche online - ad esempio nel Registro Imprese della Camera di Commercio o sul sito dell'Agenzia dell'Entrate - per verificare l’affidabilità dell'azienda proponente.
  • Diffidate delle aziende che vi chiedono contributi economici per poter avviare il rapporto di lavoro.
  • Non acquistate kit o materiali di qualsiasi tipo necessari per l’avvio di un’attività a domicilio.
  • Diffidate di chi vi chiede di fornire dati personali, indirizzi e-mail e recapiti telefonici con la promessa di ricontattarvi: spesso si tratta soltanto di catene di Sant’Antonio.
  • Prendetevi sempre tutto il tempo necessario per riflettere e verificare la validità e l’autenticità dell'offerta. Diffidate di chi ha fretta di farvi concludere.
  • Non iscrivetevi a corsi o training di avviamento al lavoro a vostre spese. Di solito è l’azienda che assume a farsi carico delle spese per la formazione dei dipendenti. Nei rari casi in cui il corso viene addebitato al lavoratore, il corrispettivo non deve essere anticipato, ma verrà detratto dal primo stipendio.

3 Dicembre 2013 · Giovanni Napoletano


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