Le procedure Adr (Alternative Dispute Resolution) » Ovvero come risolvere le controversie dei consumatori senza tribunali e avvocati

Le procedure Adr (Alternative Dispute Resolution) » Ovvero come risolvere le controversie dei consumatori senza tribunali e avvocati

Il focus sulle procedure Adr, anche alternative dispute resolution: vi spieghiamo come risolvere le controversie dei consumatori senza tribunali e avvocati.

Siete in conflitto con un'impresa, un professionista, con una pubblica amministrazione, nel vostro paese o all'estero?

Se non riuscite a risolvere il problema con una composizione amichevole, potete naturalmente adire un giudice, ma potete anche considerare l'ipotesi di fare ricorso a un modo alternativo di risoluzione della controversia.

Infatti, oltre alla mediazione disciplinata dal D.Lgs 28/2010 e successive modifiche, che è uno strumento utilizzabile indifferentemente sia da consumatori che da aziende e professionisti, vi sono degli altri strumenti di risoluzione di controversie alternativi alla procedura giudiziale (cosiddetti ADR).

Di questi strumenti ADR alcuni, di cui ci occuperemo in questa sede, sono dedicati ai consumatori, cioè la procedura tendente a risolvere una controversia tra due o più parti deve riguardare un rapporto civile dove una delle parti è un imprenditore e l’altra deve essere un privato che non ha agito per scopi aziendali i professionali.

Vediamo di capirci qualche cosa in più nel prosieguo dell'articolo

Come funziona La risoluzione alternativa Adr delle controversie dei consumatori

Vediamo come funziona, in linea piuttosto generale, la nuova procedura ADR per la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

Con la nuova risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori l'acronimo ADR (Alternative Dispute Resolution) entra anche nel lessico legislativo italiano, anche se ormai già globalmente adottato per individuare quei procedimenti stragiudiziali di composizione delle liti civili diversi dal processo.

La nuova normativa viene introdotta integrando e modificando il codice del consumo (decreto legislativo 206/2005): più precisamente l’articolo 141 viene sostituito e vengono inseriti altri nove articoli (dal 141-bis al 141-decies).

Accanto agli organismi di mediazione fanno ingresso nell'ordinamento gli organismi Adr, appunto, che proporranno la risoluzione delle liti consumeristiche attraverso una procedura Adr e, a tal fine, dovranno essere iscritti negli appositi elenchi istituiti presso ciascuna autorità competente per le diverse materie.

Queste ultime sono il ministero della Giustizia con il ministero dello Sviluppo economico per la mediazione in materia di consumo; la Consob per le controversie insorte tra investitori e intermediari per la violazione da parte dei secondi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza; l’Autorità per l’energia elettrica, il gas, il sistema idrico (Aeegsi), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e la Banca d’Italia per i rispettivi settori di competenza.

Il ministero dello Sviluppo economico è designato quale unico punto di contatto con la Commissione europea e, al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorità competenti, è istituito presso lo stesso ministero un tavolo di coordinamento e di indirizzo.

I principi fondamentali cui dovranno uniformarsi tutti i sistemi di Adr sono quelli tesi a rendere tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie «indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque». Si prevede per questi procedimenti una durata massima di 90 giorni e dovranno essere gratuiti o disponibili a costi minimi per i consumatori.

Un punto nodale del decreto prevede che le parti potranno partecipare alle procedure Adr senza obbligo di assistenza legale (e tale norma riguarda anche la mediazione nel medesimo ambito di rapporti consumeristici).

Inoltre, le parti dovranno essere informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma che possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura.

Vengono anche disciplinate le negoziazioni paritetiche derivanti dai protocolli di intesa stipulati tra le associazioni dei consumatori e le imprese o loro associazioni le quali, nate dall’esperienza italiana, sono state riconosciute come best practice dal Parlamento europeo.

Una novità particolarmente significativa riguarda la Consob che potrà istituire un sistema Adr sul modello dell’arbitro bancario finanziario (istituito nel 2009 presso la Banca d’Italia). Un procedimento di tipo decisorio, con un collegio composto in maniera tale da assicurare l’imparzialità e al tempo stesso la rappresentatività delle parti, al quale i professionisti dovranno aderire assicurando così l’efficace funzionamento del sistema

Come cambia il codice del consumo grazie all'attuazione delle procedure Adr per la risoluzione delle controversie dei consumatori

Vediamo come cambia il codice del consumo grazie all'attuazione delle procedure Adr per la risoluzione delle controversie dei consumatori

Come gà accennato nei precedenti paragrafi, la direttiva europea, 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie di consumo e di utenza, nonché il regolamento n. 524/2013 relativo alla risoluzione on-line delle controversie dei consumatori originate dai contratti del commercio elettronico, sono stati adottati il 21 maggio 2013.

La direttiva, che va a modificare l'articolo 141 del codice del consumo, doveva essere recepita entro il 9 luglio 2015, mentre il regolamento è progressivamente applicabile dall'8 luglio 2013 al 9 gennaio 2016.

L’articolo 141 del Codice del consumo tratta della composizione extragiudiziale delle controversie di consumo e di utenza: dunque, l’occasione per porre mano alla regolazione organica della materia è ora rappresentata dal recepimento della direttiva 2013/11/UE.

Dell’articolo 141 del codice del consumo è, infatti, proposta la sostituzione, con l’inserimento degli articoli atti ad individuarne la sfera applicativa.

Il consumatore, in relazione ad ogni contratto di vendita o di prestazione di servizi che abbia dato luogo ad una controversia nazionale o transfrontaliera, può attivare con un reclamo una procedura ADR presso un ‘organismo ADR’ sull’operato del quale vigila una ‘autorità competente’.

Sono estranee alla nozione di controversie del consumatore quelle, innanzitutto, che contrappongano i soli imprenditori, così come i sistemi di reclamo offerti ai consumatori dalle imprese e gestiti dalle stesse, le forme di negoziazione diretta fra un consumatore ed un’impresa, i procedimenti attivati da un’impresa nei confronti di un consumatore, le conciliazioni eventualmente raggiunte in sede giudiziale, i conflitti che hanno origine dalla prestazione di servizi non economici d’interesse generale, vale a dire prestati senza un corrispettivo economico da pubbliche amministrazioni, le liti correlate all'assistenza sanitaria e quelle insorte con organismi pubblici di istruzione superiore.

Le procedure extragiudiziali per la composizione delle liti di consumo e di utenza sono volontarie, riferibili tanto ad una lite interna, quanto transfrontaliera, e la loro forma può essere convenzionale o telematica.

Dalla definizione di ADR adottata dalla proposta legislativa apprendiamo che si tratta di una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADR: una sequenza di tautologie, fra le quali è calato il verbo ‘eseguire’ che certamente non si addice all'amministrazione di un procedimento extragiudiziale.

Sebbene il d.lgs. 4 marzo 2010 abbia esteso il termine ‘mediazione’ alle controversie di consumo e di utenza, viene ora creata una ulteriore, e generica, figura, la ‘procedura ADR con riferimento al medesimo ambito, figura che accomuna, oltretutto, procedimenti ben diversi fra loro quali mediazione ed arbitrato.

Non vi è dubbio che i procedimenti ADR comprendano entrambe le figure, ma distinguerle non sarebbe stato superfluo.

LA commistione è ulteriormente aggravata dal riferimento alle preesistenti procedure relative alla obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie che sono fatte salve, fra le quali sono comprese quelle in cui l’organismo ADR adotta una decisione, vale a dire l’arbitrato.

Le procedure ADR comprendono anche la conciliazione paritetica, definita negoziazione volontaria e paritetica, definizione della quale l’attuale legislatore non sembra tener conto.

A questa figura corrisponde, come è noto, una forma di superamento dei contrasti di consumo e di utenza resa possibile da specifici accordi fra associazioni di consumatori ed imprese ed è caratterizzata dalla contrapposizione fra due negoziatori rispettivamente espressione delle parti, le quali non necessariamente partecipano alla procedura, ma hanno conferito mandato con rappresentanza ai negoziatori medesimi le cui scelte, pertanto, le vincolano.

Se l’inclusione fra i procedimenti adr di consumo e di utenza di questa modalità di composizione concordata dei conflitti è opportuna, anche perché il decreto del 2010 sulla mediazione la escluse dalla propria sfera applicativa, ci si può, però, interrogare sul senso e l’utilità di regole quali quella che impone di conferire ai soggetti componenti i panel di conciliazione un incarico di almeno tre anni per garantire l’indipendenza della loro azione: tendenzialmente, anzi, sembra vero il contrario, vale a dire che più si protrae un incarico maggiori sono le tentazioni per i preposti…

Appare eccessiva anche la disposizione secondo la quale per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR al rappresentante delle associazioni dei consumatori è precluso ogni rapporto lavorativo con il professionista, con un’organizzazione professionale o un’associazione d’imprese di cui il professionista sia membro, ed analogo divieto vige per il rappresentante del professionista, se tale rapporto lavorativo non era già in corso al momento del conferimento dell’incarico.

Innanzitutto non sembra essere prevista alcuna sanzione in relazione a questo divieto, in secondo luogo può rammentarsi che neppure nei confronti di magistrati e pubblici dipendenti che assumono rilevanti incarichi arbitrali esistono, per quanto da tempo auspicate, norme simili.

Lo schema di decreto legislativo in esame innova non poco rispetto alla disciplina della mediazione del 2010 relativamente agli organismi preposti all'amministrazione delle procedure, che sono non più le sole persone giuridiche – ‘enti pubblici o privati’ secondo la formulazione dell’art. 16 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – ma altresì persone fisiche.

Ma non è tutto: l’organismo può, infatti, essere costituito da una sola persona fisica creando, in questo modo, una figura di mediatore free lance sino ad ora ignota alla nostra esperienza, a differenza di altre.

Si tratta di una disposizione che, ancora una volta, pone al centro dell’attenzione il problema della formazione, già ignorato precedentemente.

Nel caso degli organismi ADR le carenze appaiono ancor più tangibili, in quanto un’unica persona fisica rappresenta organizzativamente e legalmente l’organismo, e può condurre qualsivoglia procedura adr senza che le sue competenze siano in alcun modo verificabili.

Le disposizioni del nuovo testo si concludono con l’affermazione secondo la quale il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Cosa cambia in sostanza per i consumatori con l'attuazione delle procedure ADR per la risoluzione delle controversie

Ma in sostanza, cosa cambia per i consumatori con l'attuazione delle procedure ADR per la risoluzione delle controversie? Cerchiamo di chiarire la questione nel paragrafo successivo.

In sostanza, in futuro, se vorrai contestare, al rivenditore di elettrodomestici la lavatrice che non funziona o, alla catena di centri commerciali, il nuovo smartphone che si è rotto dopo pochi giorni, se avrai da ridire nei confronti del professionista per il servizio di qualità scadente che ti è stato erogato, se vorrai ottenere il risarcimento dal mediatore mobiliare per un investimento sbagliato o poco trasparente non dovrai più ricorrere né al tribunale, né a un avvocato.

Infatti, come ampiamente chiarito, il Governo ha varato un decreto legislativo, ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che istituisce le nuove procedure alternative per la risoluzione delle controversie in favore dei consumatori: si tratta di misure alternative, ovviamente, rispetto al giudice e alla causa tradizionale.

Nella terminologia tecnica si chiamano Adr (alternative dispute resolution) e trovano la loro fonte in una direttiva europea di qualche anno fa che il Governo si è finalmente deciso ad attuare in Italia, tramite la modifica del codice del consumo.

Ma praticamente, chi può rivolgersi agli organismi Adr?

Possono rivolgersi ai mediatori ADR esclusivamente i consumatori. Pertanto, non può azionare un Adr un’azienda nei confronti del proprio fornitore: solo Il professionista che agisca come consumatore può ricorrere agli Adr (si pensi all’avvocato che acquista il cellulare per uso promiscuo).

Peraltro, gli Adr possono essere attivati in tutti i casi di controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione europea e consumatori residenti nell’Ue.

Le caratteristiche del procedimento davanti agli Adr sono di volontarietà, rapidità, efficacia, economicità, equità, trasparenza.

Pertanto, il procedimento dovrà avere una durata massima di 90 giorni e dovrà essere gratuito o disponibili a costi minimi per i consumatori. La procedura verrà poi determinata dal singolo organismo secondo le regole interne, nel rispetto della legge.

I procedimenti disciplinati dalla nuova normativa saranno volontari: resta quindi facoltà del consumatore procedere per la via “tradizionale”, con la causa in tribunale. In ogni caso le parti che avranno scelto per la procedura Adr potranno sempre decidere di ritirarsi in qualsiasi momento.

I procedimenti potranno svolgersi anche in via telematica.

L’organismo avrà la possibilità di proporre una soluzione tra le parti o riunire queste ultime al fine di agevolare una soluzione amichevole (rientra in questo ambito anche la mediazione per la materia del consumo).

L’organismo Adr dovrà indicare se risolvere le controversie in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di condotte o altri tipi di regole.

Gli organismi ADR per la risoluzione delle controversie dei consumatori e le loro caratteristiche

Ma dunque, praticamente, chi sono questi organismi ADR per la risoluzione delle controversie dei consumatori, e che caratteristiche hanno? Facciamo luce sulla questione.

I nuovi organismi Adr saranno differenti da quelli di mediazione previsti dalla nostra legge come condizione di procedibilità per le azioni giudiziarie.

In questo caso si tratta di organismi iscritti negli appositi elenchi istituiti presso ciascuna autorità competente per le diverse materie. Queste ultime sono:

  • il ministero della Giustizia e quello dello Sviluppo economico per la mediazione in materia di consumo;
  • la Consob per le controversie insorte tra investitori e intermediari per la violazione da parte dei secondi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza; in particolare la Consob potrà istituire un sistema Adr sul modello dell’arbitro bancario finanziario (ABF);
  • l’Autorità per l’energia elettrica, il gas, il sistema idrico (Aeegsi), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e la Banca d’Italia per i rispettivi settori di competenza.

Le parti potranno partecipare alle procedure Adr senza obbligo di assistenza legale (quindi, senza bisogno di avvocato, commercialista, ecc.). Insomma, tutto il procedimento potrà essere intrapreso e concluso autonomamente dal consumatore. Resta fermo il diritto, se la parte lo preferisce, di essere rappresentati da un professionista.

L’organismo dovrà essere istituito su base permanente e non solo in occasione di una specifica contestazione o filone di controversie; dovrà offrire la risoluzione di una controversia attraverso una procedura Adr (extragiudiziale) ed è iscritto nell’elenco presso l’autorità competente.

Procedura ADR (Alternative Dispute Resolution) nel contenzioso fra consumatore e professionista

Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti devono tentare la composizione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo, adottando la procedura ADR (Alternative Dispute Resolution). Il consumatore, tuttavia, non puo' essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione stragiudiziale.

L'organismo ADR è un qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed e' iscritto in un apposito elenco.

Introdotto dal decreto legislativo 130/15 l'obbligo della procedura ADR, nella composizione stragiudiziale delle controversie fra consumatori e professionisti, entrerà in vigore a partire dal 3 settembre 2015.

Quali obblighi e requisiti hanno gli organi ADR che si occupano della composizione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo

Vediamo obblighi e requisiti degli organismi ADR preposti alla composizione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

Gli organismi ADR possono mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia quando il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo ne' cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista; se la controversia e' futile o temeraria; se la controversia e' in corso di esame o e' gia' stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale; oppure quando il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista.

Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non e' in grado di prendere in considerazione una controversia che gli e' stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda.

E' fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione; siano state nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l'indipendenza dell'attivita' da svolgere, non potendo essere sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa; non siano soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti; siano retribuite indipendentemente dall'esito della procedura.

La procedura ADR per le negoziazioni paritetiche di composizione stragiudiziale delle controversie fra consumatore e professionista

Vediamo come funziona la procedura ADR per le negoziazioni paritetiche di composizione stragiudiziale delle controversie fra consumatore e professionista.

Gli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, devono disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti.

Le procedure svolte dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista e' membro, sono considerate procedure ADR se rispettano i seguenti ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza:

  1. le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono far parte di una commissione paritetica composta da un numero uguale di rappresentanti delle associazioni dei consumatori/utenti, e di rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito di una procedura trasparente;
  2. le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l'indipendenza della loro azione;
  3. e' fatto obbligo al rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per l'intera durata dell'incarico e per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR, ne' di avere contributi finanziari diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi erogati dal professionista o dall'organizzazione professionale o dall'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale parziale rimborso all'associazione dei consumatori per gli oneri sostenuti per prestare assistenza gratuita al consumatore nella procedura ADR, devono essere erogati in modo trasparente, informandone l'autorita' competente o secondo le procedure dalla stessa stabilite;
  4. e' fatto, altresi', obbligo al rappresentante del professionista, se tale rapporto lavorativo non era gia' in corso al momento di conferimento dell'incarico, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR;
  5. l'organismo di risoluzione delle controversie, ove non abbia distinta soggettivita' giuridica rispetto al professionista o all'organizzazione professionale o all'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, deve essere dotato di sufficiente autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista, deve essere chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista ed avere a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti, distinte dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi compiti.

Altri oneri di cui sono obbligati gli organismi ADR in materia di composizione stragiudiziale delle controversie fra consumatore e professionista

Esistono, inoltre, altri oneri di cui sono obbligati gli organismi ADR in materia di composizione stragiudiziale delle controversie fra consumatore e professionista.

E' fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti, tra l'altro, le modalita' di contatto, l'indirizzo postale e quello di posta elettronica; il proprio inserimento negli appositi elenchi; le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico nonche' per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico; a competenza, l'imparzialita' e l'indipendenza delle persone fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista.

Gli ADR devono inoltre rendere pubblica l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere; il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il limite di valore di competenza; le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR e' stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR puo' rifiutare di trattare una determinata controversia; le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR; eventuali attivita' che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura ADR, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista; la possibilita' o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura; gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura; la durata media della procedura ADR; l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR; l'esecutivita' della decisione ADR, nei casi eventualmente previsti dalle norme vigenti.

Infine gli organismi ADR sono obbligati a rendere disponibili al pubblico, sui propri siti web, in ragione delle finalita' di trasparenza, le relazioni annuali dell'attività svolta.

Le procedure ADR e la rrisoluzione stragiudiziale in materia di consumo

Vediamo quali sono gli effetti della procedura ADR sui termini di prescrizione e decadenza in merito alla risoluzione stragiudiziale in materia di consumo.

Dalla data di ricevimento da parte dell'organismo ADR, la relativa domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data, la domanda impedisce altresi' la decadenza per una sola volta.

Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia con modalita' che abbiano valore di conoscenza legale.

Quali sono le autorità ADR competenti al fine di assistere il consumatore

Vediamo, infine, quali sono le autorità competenti per le informazioni e l'assistenza ai consumatori sulle procedure stragiudiziali ADR in materia di consumo.

Gli ADR devono essere iscritti in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente (Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico, Consob, AEEGSI, AGCOM e Banca d’Italia). Ogni autorità stabilisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità e del principio di tendenziale non onerosità del servizio per il consumatore.

Sul sito istituzionale di ciascuna autorita' competente deve essere assicurata la pubblicazione delle informazioni sulle modalita' di accesso dei consumatori alle procedure ADR per risolvere le controversie stragiudiziali con i professionisti.

Le autorita' competenti incoraggiano le associazioni dei consumatori e degli utenti e le organizzazioni professionali, a diffondere la conoscenza degli organismi e delle procedure ADR e a promuovere l'adozione dell'ADR da parte di professionisti e consumatori e forniscono ai consumatori le informazioni relative agli organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori.

30 Settembre 2015 · Andrea Ricciardi


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