Adesione ai processi verbali di constatazione

Adesione ai processi verbali di constatazione nel contenzioso tributario

Se il contribuente ha intenzione di definire il proprio rapporto tributario sulla base dei rilievi e dei contenuti del processo verbale di constatazione, egli può servirsi dell'istituto dell'adesione.

Se il contribuente esercita tale facoltà, ha diritto:

  •  alla riduzione a 1/6 delle sanzioni (cioè alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione)
  •  al pagamento rateizzato delle somme dovute senza dover prestare alcuna garanzia.

Non tutti i processi verbali di constatazione sono definibili, ma solo quelli che:

  •  consentono l'emissione di un accertamento parziale
  •  contengono la constatazione di violazioni "sostanziali" con riferimento esclusivamente alla normativa in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva.

Gli accertamenti parziali sono quelli emessi ai sensi degli articoli 41-bis del Dpr numero 600/73 e 54, quarto comma, del Dpr numero 633/72. Si tratta degli accertamenti che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate possono emettere, per accertare redditi non dichiarati o maggiori redditi imponibili, sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria o di segnalazioni effettuate dalla direzione centrale Accertamento, da una direzione regionale o da un ufficio della stessa Agenzia o di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza, da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

Contenzioso tributario - Cosa si deve fare per aderire al processo verbale di constatazione

L'adesione deve essere espressa entro i 30 giorni successivi a quello della consegna del processo verbale, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello può essere presentato per posta (raccomandata con avviso di ricevimento) o consegnato direttamente ai soggetti destinatari, che rilasciano ricevuta. Alla comunicazione va allegata fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

L'adesione al processo verbale di constatazione ha come conseguenza l'emissione di un "atto di definizione dell'accertamento parziale", contenente gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.

L'atto deve essere notificato al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di adesione.

La notifica dell'atto di definizione determina l'obbligo per il contribuente di versare le somme da esso risultanti:

  •  in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla notifica dell'atto
  •  in forma rateale, senza prestazione di garanzie, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (ovvero 12, se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale (2,5% dal 1° gennaio 2012), calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

Il mancato pagamento delle somme dovute comporta la loro iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

7 Aprile 2012 · Giorgio Valli


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