Acquisto nuova auto » Consigli e precauzioni da adottare

Acquisto nuova auto » Consigli e precauzioni da adottare

Questa guida vuole segnalare alcuni piccoli consigli e suggerimenti utili da tenere presente prima di acquistare un'auto nuova.

Chi decide di acquistare un'auto nuova, si accinge a fare un passo importante. Ma molti sono gli aspetti giuridici che si ignorano e numerosissimi i rischi che si corrono.

In questo articolo, pertanto, vi accompagneremo dalla firma del contratto fino alla stipula dell'assicurazione, chiarendo quali sono i principali aspetti giuridici all'atto dell'acquisto di un’auto.

Pratiche amministrative per l'acquisto di una nuova auto

Innanzitutto, prima di passare alle problematiche che si incorrono nell'acquisto di un'auto in una concessionaria o presso un privato, è bene definire, in linea generale, tutte le pratiche amministrative che seguiranno la compravendita del veicolo.

In genere, le pratiche amministrative per l'acquisto di un mezzo nuovo di fabbrica sono a cura del concessionario dal quale si acquista il veicolo.

Il venditore, di solito, incarica uno studio di consulenza automobilistica di effettuare le operazioni necessarie per la messa su strada, il cui costo viene calcolato nel prezzo di vendita del veicolo chiavi in mano.

Chi compra deve fornire al concessionario il proprio documento di riconoscimento, il codice fiscale e l'autocertificazione di residenza, per consentire l'immatricolazione presso la Motorizzazione civile, e l'istanza del venditore o l'atto di vendita, da registrare al Pra (Pubblico registro automobilistico).

L'autocertificazione va sottoscritta dall'interessato davanti al funzionario incaricato di ricevere la domanda di immatricolazione; l'acquirente deve farsi riconoscere con un documento d'identità.

Le pratiche di immatricolazione e di iscrizione al Pra di un veicolo nuovo devono essere effettuate mediante lo Sportello telematico dell'automobilista (Sta).

Questo provvede a effettuare le operazioni con collegamenti telematici con Aci e Motorizzazione. Lo "Sportello" riceve conferma sull'assegnazione delle targhe di circolazione e procede alla stampa di carta di circolazione e certificato di proprietà.

I concessionari possono effettuare la pratica di iscrizione al Pra sulla base di una istanza dell'acquirente.

Ottenuto il numero di targa e prima di ritirare il veicolo dal concessionario, occorre stipulare il contratto di assicurazione.

La carta di circolazione deve essere sempre tenuta nel veicolo: riporta informazioni a fronte di codici armonizzati alfanumerici, riconoscibili in tutta l'Unione europea.

Il certificato di proprietà attesta lo stato giuridico patrimoniale del veicolo e ha sostituito il foglio complementare.

Deve essere custodito con cura dall'automobilista: serve per effettuare ogni successiva formalità al Pra. Ricordiamo che non è un documento previsto per la circolazione. Meglio conservarlo in casa piuttosto che nell'auto.

La registrazione al Pra è importante perché con essa si dà pubblicità legale alle situazioni giuridico-patrimoniali previste dalla legge a tutela dei proprietari.

Si effettua presentando la richiesta su un apposito modulo, denominato "nota di iscrizione", distribuito gratuitamente presso lo stesso Pra.

Il Pra registra la proprietà del veicolo e rilascia il certificato di proprietà, che attesta lo stato giuridico patrimoniale del veicolo e che ha sostituito il foglio complementare.

Utilizzando le procedure dello "Sportello", l'iscrizione avviene contestualmente all'immatricolazione e, quindi, si evitano errori o attese.

Anche trascorsi i 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della Carta di circolazione, è possibile iscriversi al Pra: la legge prevede l'applicazione delle sanzioni per tardività, che possono giungere fino a un massimo del 30% della Imposta provinciale di trascrizione dovuta, oltre ai relativi interessi moratori.

Se l'iscrizione non è effettuata entro 90 giorni dall'immatricolazione, la Motorizzazione provvede al ritiro delle targhe e della Carta di circolazione su strada.

Prima del contratto di compravendita di un'auto

Prima di arrivare alla firma del vero e proprio contratto di acquisto dell'auto, il veditore fa sottoscrivere al futuro cliente una sorta di proposta di acquisto.

Questo documento, che è anch'esso un contratto, è formulato non come accordo negoziato, bensì come proposta del cliente che il venditore può anche rifiutare.

Si diventa poi possessori del mezzo, a tutti gli effetti, quando il concessionario firma la dichiarazione di vendita e la trascrive al Pra (pubblico registro automobilistico).

In assenza di tale atto, l’unico modo per far valere il diritto di proprietà in caso di contestazioni c’è quando il contratto firmato all'acquisto riporta il numero di telaio del veicolo.

Se manca anche questo, e il veicolo poi non viene consegnato, si rimane esclusivamente creditori della somma versata all'atto dell'acquisto o, secondo i casi, del suo doppio.

Negli ultimi anni, per fortuna, le clausole dei contratti sono diventate più chiare e meno penalizzanti, anche per effetto di due direttive europee.

Importante, comunque, adottare sempre qualche precauzione: mai lasciare nulla al caso.

Evitare sempre i patti a voce e riportare ogni cosa, anche quella ù insignificante, su un documento firmato dalle parti.

In particolare:

  • modello e versione del mezzo secondo denominazione e sigle del costruttore;
  • colori di carrozzeria e interni;
  • classe Euro;
  • tempi di consegna;
  • prezzo detassato e chiavi in mano;
  • spese ed emolumenti di messa in strada;
  • valore dell'eventuale usato in permuta;
  • spese per demolirlo e radiarlo dal Pra;
  • eventuali omaggi e facilitazioni;
  • numero di telaio completo;
  • atti accessori.

E' bene fare attenzione anche al modulo del contratto. Se questo è stato predisposto dal costruttore, quasi certamente non avrà clausole vessatorie che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Prima di sottoscrivere, invece, un modulo contrattuale generico predisposto dal venditore, bisogna farsene dare una copia e, Codice del consumo alla mano, cercare le clausole più penalizzanti chiedendo che vengano eliminate.

Concludendo, per tutelarsi, particolare cautela occorre anche per l’eventuale contratto di finanziamento.

E' bene non firmarlo mai in bianco, ma solo se è stato compilato in ogni parte e mai prima che l’auto sia disponibile.

Altrimenti, il venditore potrebbe attivare il finanziamento anche molto prima, incassando il corrispettivo.

E, se fallisse, il cliente potrebbe dover pagare le rate senza aver mai visto l’auto.

Il diritto di recesso dopo l'acquisto di un'auto

Regola numero uno: se il contratto di acquisto dell'auto è stato stipulato in una concessionaria o da un rivenditore, il diritto di recesso non si applica.

Invece, se l'acquisto avviene fuori dai locali commerciali è possibile il recesso entro 14 giorni.

È comunque sempre vietato il recesso quando l’auto è confezionata su misura o chiaramente personalizzata.

In questo caso, infatti, il legislatore tutela il venditore, che avrebbe difficoltà nel piazzare ad altri clienti un veicolo carico di accessori o dal colore stravagante.

Da notare bene, comunque, che la scelta di un colore o la presenza di qualche optional non può ritenersi una personalizzazione sufficiente a escludere il diritto di recesso.

Polizza rc auto

Veniamo ora alla stipula della polizza rc auto, obbligatoria quando si acquista un nuovo veicolo.

Cominciamo con la classe di merito.

Acquistati il mezzo, come accennato, è necessario stipulare la polizza obbligatoria rc auto.

A questo punto entra in gioco la cosiddetta classe di merito che è espressione del rischio che l’impresa di assicurazione assume nel ramo Rc Auto e dunque parametro essenziale nella determinazione del premio.

La classe di merito è indicata nell'attestato di rischio.

La legge Bersani, in materia di assicurazioni auto, permette di ereditare la classe di merito di un parente, in caso di acquisto di una seconda auto, nuova o usata.

I parametri sono ben definiti, ma ci sono molti casi particolari.

Ogni volta che una persona, proprietaria di uno o più veicoli già assicurati con polizza attiva, acquista un ulteriore veicolo della medesima tipologia (auto-auto, moto-moto), la compagnia assicurativa deve assegnare questo ultimo veicolo alla classe di merito universale risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo regolarmente assicurato con polizza attiva.

Veniamo ora al bonus malus, che è il sistema prevalente di tariffa della polizza rc auto, utilizzato per autovetture, motocicli e ciclomotori, dove la variazione in aumento o in diminuzione del premio ad ogni scadenza annuale è correlata alla condotta di guida del proprietario nel tempo, mediante l’assegnazione del contratto ad una categoria (classe di merito) che migliora in assenza e peggiora in presenza di sinistri provocati, durante un periodo di tempo denominato “periodo di osservazione.

In caso di polizza stipulata per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza annuale.

Per le annualità successive il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza del rinnovo e termina due mesi prima della scadenza annuale.

L’evoluzione della classe di merito avviene in base a una scala di valutazione elaborata autonomamente da ciascuna compagnia di assicurazione.

Per poter garantire la comparabilità tra i diversi sistemi adottati dalle imprese l'Ivass ha istituito la classe di merito di conversione universale (Cu) ed ha prescritto che l’attestato di rischio indichi entrambe le classi di merito, ovvero sia quella interna che quella universale.

Le compagnie devono anche predisporre e pubblicare nei propri siti internet una tabella che indichi la corrispondenza delle proprie classi di merito Bonus/Malus contrattuali o interne liberamente predisposte, con la tabella delle classi di merito Cu stabilita dall'Ivass.

Le imprese devono, inoltre, riportare nei propri contratti e negli attestati di rischio la corrispondente classe contrattuale o interna che va indicata accanto alla classe Cu.

21 Maggio 2014 · Andrea Ricciardi


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