Acquiescenza e riduzione delle sanzioni tributarie

Cosa è l'acquiescenza

I contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, hanno l'opportunità, se rinunciano a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "acquiescenza", comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:

  •  rinunci a impugnare l'avviso di accertamento
  •  rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione
  •  provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto), le somme complessivamente dovute, tenendo conto delle riduzioni.

Un'ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l'avviso di accertamento non è stato preceduto da "invito al contraddittorio" o da "processo verbale di constatazione". In tal caso, la riduzione aumenta a 1/6.

Termini e versamenti da effettuare per ottenere il beneficio di acquiescenza

Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando:

  •  il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti (i titolari di partita Iva sono obbligati al modello F24 telematico)
  •  il modello F23, per l'imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.

Il pagamento rateale prevede 8 rate trimestrali di pari importo oppure, se l'importo da pagare supera 51.645,69 euro, 12 rate trimestrali sempre di pari importo.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.

Non è più previsto, invece, l'obbligo di presentare garanzia per il pagamento rateale (anche se le somme dovute sono superiori a 50.000 euro).

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, il totale delle somme residue dovute è iscritto a ruolo con i relativi interessi.

Sull'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo, è prevista l'applicazione della sanzione per ritardati e omessi versamenti (articolo 13 del decreto legislativo numero 471/1997) in misura doppia (pari, cioè, al 60%).

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per "acquiescenza". Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata.

7 Aprile 2012 · Giorgio Valli


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