Acquiescenza – perchè conviene

Acquiescenza – Di cosa si tratta

L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, è regolamentata dal decreto legislativo numero 218 del 1997 e consiste in una definizione in via amministrativa dell'atto impositivo.

Tale definizione, ancora più conveniente quando l'accertamento emesso dall'ufficio è fondato su dati difficilmente contestabili davanti al giudice tributario, comporta per il contribuente notevoli vantaggi che si sostanziano, principalmente, nell'abbattimento delle sanzioni irrogate.

Definire l'atto per acquiescenza consente, infatti, di pagare solo 1/4 delle sanzioni amministrative indicate nell'atto. Detta riduzione spetta a condizione che:

  • si rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
  • si rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
  • si effettui il pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso, del totale della somma richiesta (tenendo conto delle riduzioni spettanti).

L’acquiescenza non è prevista per ottenere una riduzione delle sanzioni applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni (articolo 36-bis del DPR numero 600 del 1973 e articolo 60 del DPR numero 633 del 1972), e per quelle riguardanti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

A questo proposito, si ricorda che quando dall'attività di liquidazione della dichiarazione emerge una maggiore imposta, al contribuente viene notificata una comunicazione di irregolarità in cui sono indicate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e interessi: anche in questo caso si può usufruire di una riduzione delle sanzioni (1/3 o 2/3 a seconda del tipo di controllo effettuato) se entro 30 giorni si effettua il pagamento.

I VERSAMENTI DA EFFETTUARE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA

Le somme da versare a seguito di acquiescenza possono essere pagate in unica soluzione oppure in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o di 12 rate se la somma da pagare supera 51.645,69 euro.

Il contribuente che sceglie di pagare a rate è tenuto a prestare idonea garanzia esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per il periodo di rateazione aumentato di un anno.

Sulle rate successive alla prima vanno pagati anche gli interessi al saggio legale.

I versamenti devono essere effettuati utilizzando:

  • il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli
  • intrattenimenti;
  • il mod. F23 per l'imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.

I codici tributo da utilizzare sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione ella garanzia.

ACQUIESCENZA - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

Il contribuente ha la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/4 della sanzione irrogata, e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi e relativi a ciascun tributo, se entro il termine per la proposizione del ricorso, e cioè entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, effettua il versamento, rinunciando ad impugnare lo stesso.

Per fare una domanda sullo strumento deflativo dell'acquiescenza,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.

16 Giugno 2013 · Giorgio Valli


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