Accollo del mutuo e successivo frazionamento

Il frazionamento del mutuo fondiario non può costituire fonte di nuove obbligazioni per il terzo acquirente, il quale rimane obbligato nei confronti del mutuante nei limiti in cui si è accollato il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta. Ne consegue l'illegittimità della suddivisione che non abbia rispettato le quote di accollo pattuite dal mutuatario con i terzi acquirenti, aumentandone l'ammontare.

Così si era espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 7453 del 20 marzo 2008.

I giudici di piazza Cavour, con la sentenza numero 15685/2013, sono tornati ad affrontare le questioni relative all'accollo ed al successivo frazionamento del mutuo, stabilendo che il presidente del tribunale, accertata la legittimazione del ricorrente e l'inadempimento della banca all'obbligo di frazionare il mutuo, designa il notaio che vi deve provvedere in sostituzione della banca. Nel caso in cui il frazionamento sia richiesto dal terzo acquirente, dal promissario acquirente o dall'assegnatario, l'ipoteca, dopo il frazionamento, deve garantire soltanto la quota di mutuo che il richiedente si è accollato e non una quota proporzionata al valore della singola unità rispetto al valore del complesso delle unità immobiliari gravate dall'ipoteca. Per tale ragione al procedimento non devono partecipare altri soggetti oltre al mutuante ed al soggetto che ha chiesto il frazionamento

In pratica, l'acquirente di un immobile che si accolla un mutuo non ancora frazionato, può chiedere giudizialmente il frazionamento del mutuo gravante sul complesso immobiliare del quale fa parte il bene acquistato, potendo così ottenere, come peraltro previsto dalla pronuncia 7453/08, che il frazionamento non comporti per lui ulteriori oneri.

La banca, in ogni caso, non potrà trasferire sulle altre unità immobiliari la parte dell'importo erogato non più coperto da garanzia reale.

24 Giugno 2013 · Marzia Ciunfrini


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