Accollo interno di mutuo ipotecario – La segnalazione in CR deve essere effettuata al solo nome dell’accollante

Accollo interno di mutuo ipotecario - La segnalazione in CR deve essere effettuata al solo nome dell'accollante

Quando il creditore eroga un prestito al debitore, il debitore può successivamente "accollare" (nel senso di trasferire) gli obblighi assunti ad un terzo. Se si verifica una simile circostanza, l'operazione di trasferimento del debito assume la denominazione di accollo, il debitore viene indicato come accollato ed il terzo definito soggetto accollante.

Il creditore, dal canto suo, può aderire o meno all'accollo.

La mancata adesione all'accollo da parte del creditore ha come conseguenza la rilevanza esclusivamente interna (ai rapporti tra accollato ed accollante) dell'accollo. L'accollo si definisce, in questo caso, anche interno. Il debitore conviene con il terzo l'assunzione (in senso puramente economico) del debito da parte di quest'ultimo, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore né modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto.

Se, invece, il creditore aderisce all'accollo, questo viene allora definito come esterno. L'accollo esterno può essere cumulativo, qualora vi sia stata adesione all'accollo da parte della banca, senza efficacia liberatoria nei confronti dell'originario debitore. In tale evenienza la posizione dell'accollato si trasforma da debitore principale in garante, mentre il terzo accollante assume il ruolo di debitore principale.

Quando, aderendo all'accollo, il creditore libera l'accollato, l'accollo si dice liberatorio, il che implica che l'accollante assume come proprio il debito altrui ed adempia, eseguendo la prestazione, un debito proprio. L'accollato viene completamente sollevato dai suoi obblighi verso il creditore, sia in qualità di garante che come debitore principale.

Dunque l'accollo può essere interno o esterno. L'accollo esterno, a sua volta, si distingue in liberatorio o cumulativo.

Quando l'accollo esterno cumulativo e l'accollo interno sono equivalenti

Nel caso particolare di accollo di un finanziamento assistito da garanzia reale ipotecaria (quale è il mutuo ipotecario) non v'è sostanziale differenza fra accollo interno ed accollo esterno cumulativo. Infatti, sussiste comunque a carico del creditore l'onere di escutere prioritariamente il bene ipotecato, divenuto di proprietà del terzo acquirente/accollante; con la conseguenza che, anche in caso di mancata adesione all'accollo da parte della banca (accollo interno) quest'ultima non potrà in nessun caso aggredire direttamente il patrimonio del debitore originario, se non dopo avere inutilmente (in tutto o in parte) fatto valere le proprie ragioni sul bene specificamente vincolato alla soddisfazione del suo credito.

In questo senso, dunque, la posizione dell'accollato finisce per essere in tutto e per tutto analoga a quella che si determina quando il creditore abbia aderito all'accollo (accollo esterno) sia pure non liberando il debitore originario (accollo esterno cumulativo).

Pertanto, nell'ambito di accollo di un mutuo ipotecario la fattispecie dell'accollo esterno cumulativo (al quale la banca abbia comunque aderito) e quella dell'accollo interno (al quale la banca non abbia aderito) non possano che essere trattate allo stesso modo.

Ora, la Circolare n. 139/91 della Banca d'Italia stabilisce che in caso di accollo di mutuo da parte di un terzo (accollante) senza liberazione del debitore originario (accollato), una eventuale segnalazione di sofferenza debba essere effettuata al solo nome dell'accollante.

Ne discende che, nel caso di mutuo assistito da garanzia ipotecaria, una eventuale segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi CR della Banca d'Italia, anche nel caso di accollo interno (accollo cioè a cui la banca non ha aderito), deve essere effettuata al solo nome del terzo accollante. Pertanto è illegittima la segnalazione a sofferenza in CR a nome dell'accollato.

Così ha stabilito il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 611/14.

17 Settembre 2014 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

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4 risposte a “Accollo interno di mutuo ipotecario – La segnalazione in CR deve essere effettuata al solo nome dell’accollante”

  1. Petrusc ha detto:

    La ringrazio tantissimo, ho iniziato l’iter inoltrando il primo reclamo alla banca aspetto i 30 giorni e se non hanno il buon senso di provvedere alla cancellazione inoltro il ricorso all’ABF con annessa richiesta di risarcimento.
    Grazie ancora e saluti.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Bene, vedrà che, con un po’ di pazienza, avrà giustizia. L’Arbitro Bancario Finanziario, almeno fino ad oggi, nei tanti ricorsi che abbiamo consigliato ai lettori, non ci ha mai deluso. Ci aspettiamo da lei un feedback a vicenda conclusa. Grazie.

  2. Petrusc ha detto:

    Buongiorno, mi trovo nella specifica situazione sopra enunciata. A seguito di donazione del mio 50% dell’abitazione familiare a mia figlia, la mia ex moglie si è accollata la mia quota di mutuo con atto di espromissione di mutuo fondiario redatto presso un notaio. La banca non ha dato la liberatoria, quindi parliamo di accollo interno ma il notaio ha comunque provveduto a trasmettere alla banca (Monte dei Paschi di Siena) a mezzo raccomandata quanto sottoscritto. La banca non ha tenuto minimamente in considerazione quanto accaduto ed a mia insaputa, a seguito di un ritardo di pagamento da parte dell’accollante, (non ho ricevuto nessuna comunicazione loro che mi preannunciasse quello che stavano per fare) mi hanno segnalato alla centrale rischi. Cosa posso fare per richiedere la cancellazione dal CRIF e quindi risolvere il problema? Grazie

    • Carla Benvenuto ha detto:

      Forse non ha letto le ultime due righe dell’articolo Ne discende che, nel caso di mutuo assistito da garanzia ipotecaria, una eventuale segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi CR della Banca d’Italia, anche nel caso di accollo interno (accollo cioè a cui la banca non ha aderito), deve essere effettuata al solo nome del terzo accollante. Pertanto è illegittima la segnalazione a sofferenza in CR a nome dell’accollato. Così ha stabilito il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 611/14.

      Si tratta di una decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per di più del collegio di coordinamento (una sorta di Cassazione a sezioni unite, se vogliamo). Pertanto non le resta che adire l’Arbitro per chiedere ed ottenere la revoca della segnalazione illegittima e l’eventuale risarcimento danni. Nel sito troverà tutte le informazioni per presentare il ricorso all’ABF, ricorso che non richiede assistenza legale e si può inoltrare anche via posta, con raccomandata.

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