Accollo del mutuo

Cosa vuol dire accollarsi un mutuo

L'accollo del mutuo è l'operazione di trasferimento del mutuo all'acquirente quando si acquista una abitazione su cui grava già un mutuo ipotecario. In tal caso il venditore dell'abitazione può contestualmente attuare il trasferimento del mutuo all'acquirente. In tale circostanza le rate del mutuo ed il rimborso del capitale ad esso relativo, saranno a carico del nuovo proprietario.

A fronte dello accollo del mutuo, il mutuo residuo, in linea capitale, dovrà essere decurtato dal prezzo convenuto per la compravendita.

In sede di stipula dell'atto definitivo di cessione dell'immobile, si provvederà al conguaglio della quota interessi relativa alla rata in scadenza e, quindi, successiva alla data di questo atto.

Accollo e frazionamento del mutuo

Se il mutuatario è il costruttore, nel caso assai frequente che abbia realizzato più unità immobiliari contemporaneamente, occorre accertarsi che abbia provveduto a frazionare tra le varie abitazioni il mutuo originario contratto sull'intero edificio.

Questo controllo è di grande importanza, perché ci si potrebbe trovare nella paradossale situazione di dover pagare il mutuo di tutte le abitazioni costruite. Inoltre l'acconto versato, sommato all'ammontare del mutuo in accollo, non deve superare il prezzo pattuito per l'acquisto dell'appartamento.

Necessità dell'assenso da parte della banca creditrice per l'accollo del mutuo

Nell'accollo del mutuo assistito da ipoteca, le banche creditrici devono dare il loro assenso e normalmente non liberano il mutuatario originario (anche se si può richiederlo). Questo accade perché l'accollo ha carattere cumulativo e non liberatorio.

Ciò significa che i responsabili del debito ipotecario sono sia il contraente originario, sia il subentrante liberante. Le banche possono non aderire all'accollo liberatorio, nell'ipotesi in cui ritengano che il subentrante non abbia i requisiti per poter soddisfare il credito.

Pretendere sempre il frazionamento del mutuo prima di procedere all'accollo del mutuo

In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore (la società costruttrice) e il terzo acquirente del bene ipotecato, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia.

Questo avviene con atto autenticato dal notaio (atto di frazionamento) mediante il quale la banca procede, su richiesta del mutuatario, a suddividere il mutuo per tante quote quante sono le unità immobiliari offerte in garanzia, in funzione del valore di ogni singola porzione immobiliare. Il Conservatore dei Registri Immobiliari annota la suddivisione e il frazionamento in margine all'iscrizione ipotecaria presa a garanzia del mutuo erogato.

Dato che i tempi d'annotamento a volte sono lunghi (anche un anno), l'atto di frazionamento e l'avvenuto deposito della nota ipotecaria da parte del notaio presso la Conservatoria saranno di per sé sufficienti a garantire ogni singolo acquirente dal rischio consistente nella possibile insolvenza del debitore originario, che coinvolgerebbe indistintamente tutti i proprietari delle singole unità immobiliari.

È evidente che si debba pretendere dal costruttore il frazionamento del mutuo prima dell'atto definitivo di compravendita. Solo così ogni proprietario potrà e dovrà rispondere nei limiti della propria quota e non in solido con il costruttore o con gli altri proprietari.

Comprare casa con l'accollo del mutuo - di Paolo Tonalini - Notaio in Pavia

Il mutuo ipotecario che grava sulla casa da acquistare deve essere estinto anticipatamente, allo scopo di consentire la cancellazione dell'ipoteca prima della stipula dell'atto di vendita della casa (o, contestualmente ad essa). Spesso, però, l'acquirente ha intenzione di stipulare a sua volta un mutuo per finanziare l'acquisto della casa. Si presenta allora un'altra possibilità, l'accollo del mutuo.

Accollarsi significa assumere un obbligo. L'accollo del mutuo è dunque una dichiarazione con la quale una persona si obbliga, nei confronti della banca, a pagare le rate successive (comprensive del rimborso di capitale e interessi) fino alla scadenza del mutuo, esattamente come avrebbe dovuto fare il debitore originario.

Con l'accollo l'acquirente della casa subentra nel mutuo già in corso, quindi non deve pagare al venditore la somma corrispondente al capitale ancora da rimborsare, ma si impegna a pagare le rate future fino alla scadenza originariamente pattuita. Per l'acquirente il risultato è lo stesso che otterrebbe con la stipula di un nuovo mutuo, ma il costo è inferiore, perché non occorre iscrivere una nuova ipoteca.

Il risparmio è notevole. Anche il venditore ha dei vantaggi, se il mutuo è stato stipulato prima dell'aprile 2007, perché non deve estinguerlo anticipatamente, pagando la relativa penale. Ricordiamo infatti che, ai sensi della Legge 40/2007 (legge Bersani entrata in vigore proprio nell'aprile del 2007) sono nulle e non possono essere stipulate clausole che prevedano penali, commissioni né altre prestazioni per il caso di estinzione anticipata, o di rimborso parziale anticipato, dei mutui stipulati (o accollati a seguito di frazionamento) per le per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.”

L'accollo, dunque, può essere un affare per entrambe le parti.

Ci sono però alcuni aspetti da considerare attentamente. L'acquirente deve valutare la convenienza del mutuo esistente, perché l'accollo comporta l'accettazione di tutte le condizioni già fissate. Bisogna esaminare attentamente la durata residua, il tasso di interesse e l'importo della rata, per essere sicuri che siano adatti alle proprie esigenze. Inoltre chi non è già cliente della banca che ha concesso il mutuo dovrà probabilmente aprire un nuovo conto corrente.

Chi deve fare maggiore attenzione, però, è il venditore. Abbiamo visto che l'accollo consiste nell'assunzione di un obbligo da parte dell'acquirente, ma ciò non comporta sempre la liberazione del debitore originario. Chi ha contratto originariamente il mutuo rimane responsabile del regolare pagamento delle rate, a meno che la banca non dichiari espressamente di liberarlo.

Il venditore, insomma, deve sapere che anche se l'acquirente dichiara nell'atto di compravendita di accollarsi il mutuo, ciò nonostante chi ha originariamente stipulato il contratto di mutuo rimane obbligato al pagamento delle rate di capitale e interessi nei confronti della banca. La legge parla di responsabilità in solido, e ciò vuol dire che la banca può rivolgersi indifferentemente all'acquirente, che si è accollato il mutuo, oppure al venditore, che era il debitore originario.

Questo è un aspetto molto importante, perché spesso si è portati a credere che con l'accollo ci si libera del mutuo, mentre ciò non è sempre vero. E' vero che a garanzia del mutuo c'è l'ipoteca sull'immobile, che segue la proprietà di quest'ultimo, quindi l'acquirente ha sempre interesse a pagare per non perdere la casa, tuttavia dobbiamo tenere presente che per la banca è molto più facile chiedere il pagamento al debitore originario, dato che la legge glielo consente, anziché iniziare subito la procedura, lunga e costosa, per l’espropriazione dell'immobile.

Per essere liberato dall'obbligo di pagare le rate del mutuo il venditore deve ottenere una dichiarazione espressa dalla banca. La banca, insomma, deve dire esplicitamente, ovviamente in forma scritta, che intende liberare il debitore originario. Solo in questo modo il venditore potrà stare tranquillo. La banca, naturalmente, rilascerà questa dichiarazione solo se riterrà di poter fare affidamento sul nuovo debitore, facendo gli stessi controllo che esegue di solito prima di concedere un nuovo mutuo. Per la banca, infatti, la persona del debitore ha un'importanza fondamentale.

Può accadere che un mutuo sia concesso a Tizio e non a Caio, in considerazione del suo reddito, della sua situazione patrimoniale o di altre valutazioni. Se il nuovo debitore non le piace, la banca si riserva la possibilità di chiedere i soldi al debitore originario. Ecco perché è sempre meglio concordare con la banca l'eventuale accollo del mutuo prima della compravendita.

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22 Agosto 2014 · Piero Ciottoli


Commenti e domande

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13 risposte a “Accollo del mutuo”

  1. Anonimo ha detto:

    Salve vorrei chiedere un chiarimento dato che l’ex compagno della mia attuale compagna ha proposto l’acquisto del suo 50% dell’abitazione in cui vive lei. Su questo appartamento è acceso un mutuo cointestato, quali precauzioni devo prendere anche in considerazione della ridotta disponibilità economica della mia compagna? Grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      L’ex compagno della sua compagna, dopo il trasferimento di proprietà della metà dell’immobile, potrà benissimo non pagare la metà del mutuo residuo, visto che la casa non la perderà lui in caso di inadempimento: quindi, la metà della casa va acquistata al netto del 50% del mutuo che resta da pagare.

      Insomma, individuato il valore commerciale della casa VC, indicato con MR il valore residuo del mutuo da pagare, il prezzo d’acquisto PA giusto per metà della casa sarà PA = VC/2 – MR/2 e il mutuo residuo dovrà pagarlo interamente la sua attuale compagna.

      L’ex compagno della sua attuale compagna potrà eccepire che se la sua attuale compagna non pagasse il mutuo residuo, lui verrebbe considerato responsabile del debito MR/2. Gli si potrà rispondere che essendo la casa ipotecata, l’espropriazione dell’immobile andrà comunque a coprire il mutuo ipotecario residuo MR.

  2. Anonimo ha detto:

    buongiorno avevo una casa cointestata con il mio ex compagno (non sposati) a novembre ci siamo lasciati e lui si è accollato il mutuo totalmente (atto notarile) e anche la casa totalmente intestata a lui , è risultato l’atto essere NON liberatorio nei miei confronti , ma la banca mi ha sempre rassicurato dicendomi che l’ipoteca è comunque sull’immobile e che se non dovesse più poter pagare lui (o in caso di morte sua) e se non dovessi pagare io la casa va all’asta , solo in seguito però ho scoperto che comunque la banca può scegliere di pignorarmi la busta paga , ma di una casa non mia dovrei pagare ? non potrei nemmeno tentare di metterla in vendita non essendo mia .. cosa dovrei fare adesso ?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Non succede quasi mai signora che la banca, in caso di inadempimento del mutuatario accollante, non sfrutti l’ipoteca gravante sulla casa di proprietà del debitore accollante (ex compagno) e preferisca pignorare la busta paga del debitore accollato (lei). Anche perchè diversi sarebbero i tempi di rimborso del credito.

      In una simile evenienza, tuttavia, lei potrà sempre avviare (al posto della banca) azione esecutiva nei confronti dell’ex compagno iscrivendo, magari, ipoteca secondaria sull’immobile. Con il tempo si forma capienza e potrà recuperare il suo credito o espropriando l’immobile o rientrando di quanto anticipato in caso di alienazione.

      Si tratta, comunque, di operazione molto comune, anche in caso di trasferimento di proprietà per alienazione a titolo oneroso fra soggetti terzi, quando l’immobile trasferito è gravato da mutuo e l’acquirente non ha liquidità necessaria per farsi carico del prezzo pieno con successiva estinzione del vincolo ipotecario.

      Del resto, se vogliamo proprio pensare in negativo e complicarci la vita, l’evento peggiore, per lei, è un terremoto che distrugge la casa con il mutuo che le resta a carico.

  3. gabriele ha detto:

    salve, voglio vendere il mio appartamento.
    il problema è che ho un mutuo quindi dovrei fare l’accollo del mutuo.
    ho già trovato l’acquirente che fa il mio stesso lavoro quindi non ci dovrebbero essere problemi.
    la mia richiesta è: se ho comprato casa a 135000 euro aprendomi un mutuo di 112000 euro, vendendola a 145000 si può fare lo stesso l’accollo del mutuo?come funzionerebbe per la parte eccedente per l’acquirente (cioè i 10000 euro in più)?

    • Con l’accollo del mutuo il venditore dell’abitazione può contestualmente attuare il trasferimento del mutuo all’acquirente. In tale circostanza le rate del mutuo ed il rimborso del capitale ad esso relativo, saranno a carico del nuovo proprietari.

      Ma parliamo di trasferimento del mutuo residuo, non di un nuovo mutuo o di un mutuo di liquidità (ad integrazione dell’accollo) che possono essere richiesti dall’acquirente.

      Inoltre, non è sufficiente, affinchè la banca conceda il necessario assenso, che l’acquirente abbia una busta paga compatibile con il mutuo. E’ bene, pertanto, assicurarsi della fattibilità dell’operazione di accollo per evitare problemi nella compravendita.

  4. francesco ha detto:

    Ho acquistato casa accollandomi il mutuo della società cooperativa costruttrice in maggio 2008. All’inizio del mese di luglio ho proceduto ad estinzione anticipata parziale del mutuo con penale del 1,5%, senza l’applicazione dell’accordo Abi del 2.5.2007. Visto il decreto Bersani e la finanziaria 2008 volevo chiedere se posso chiedere il conguaglio alla banca, considerato che tecnicamente il mutuo è stato volturato a mio nome successivamente (fine luglio) ma l’atto pubblico di rogito con accollo è di maggio.

  5. vincenzo ha detto:

    domanda_
    salve, ho acquistato un immobile da un costruttore dove il costruttore ha provveduto a frazionare tra le varie abitazioni il mutuo originario contratto sull’intero edificio.
    E stato emmesso il rogito ad inizio luglio, il notaio mi ha comunicato che ha fatto tutto in riferimento alla trascrizione ecc ed ora spetta alla banca effettuare la voltura. be a tutt’oggi pago le rate a nome del costruttore e non riesco ad avere tale accollo a nome mio cosa bisogna fare?

  6. gianluca ha detto:

    Sto acquistando una casa da un privato che a sua volta ha aquistato da un costruttore e sulla quale grava un mutuo già frazionato rispetto all’ originale stiulato dal costruttore per l’ intero complesso. Vorrei capire a quali condizioni è stato concesso il mutuoprima di decidere per un accollo. Recandomi però presso un agenzia della banca, si tratta della BNL, mi hanno detto di non poter dare a me nessuna informazione.
    Come posso fare per sapere se mi conviene stipulare il mutuo o no?
    Ringraziando anticipatamente per la risposta che riceverò, saluto cordialmente.
    Gianluca De Luca

  7. MARCO ha detto:

    Ho venduto un appartamento a febbraio 2007 nel luglio 2008 facendo richiesta di finanziamento mi sono accorto di avere una segnalazione in crif per ritardati pagamenti; dopo alcune verifiche sono venuto a capo che il mutuo non era stato accollato dal nuovo proprietari.
    Ho iniziato cosi’ tutte le pratiche di accollo ma la banca ha deciso di non liberarmi dal mutuo nominandomi garante dell’aquirente. La mia domanda e’: la banca può obbligarmi ad essere il garante di una persona che già mi ha causato tanti problemi ancor prima di subentrare nel mutuo? Ed io non dovevo esprimere una mia adesione come garante?

  8. Guida Mutui ha detto:

    Si parla di accollo di un mutuo quando si acquista un’abitazione su cui grava già un mutuo.

    In tal caso il venditore dell’abitazione può contestualmente attuare il trasferimento del mutuo all’acquirente.

    In tale circostanza le rate del mutuo ed il rimborso del capitale ad esso relativo, saranno a carico del nuovo proprietario.

    A fronte di tale accollo, il mutuo residuo, in linea capitale, dovrà essere decurtato dal prezzo convenuto per la compravendita. In sede di stipula dell’atto definitivo di cessione dell’immobile, si provvederà al conguaglio della quota interessi relativa alla rata in scadenza e, quindi, successiva alla data di questo atto.

    Se il mutuatario è il costruttore, occorre accertarsi che la banca abbia provveduto a frazionare tra le varie abitazioni il mutuo originario contratto sull’intero edificio.

    Questo controllo è di grande importanza, perché ci si potrebbe trovare nella paradossale situazione di dover pagare il mutuo di tutte le abitazioni costruite.

    Inoltre l’acconto versato, sommato all’ammontare del mutuo in accollo, non deve superare il prezzo pattuito per l’acquisto dell’appartamento.

    Nell’accollo del mutuo assistito da ipoteca, le banche creditrici devono dare il loro assenso e normalmente non liberano il mutuatario originario (anche se si può richiedere di esserne liberato).

    Questo accade perché l’accollo ha carattere cumulativo e non liberatorio. Ciò significa che i responsabili del debito ipotecario sono sia il contraente originario, sia il liberante.

    Le banche possono anche non aderire all’accollo, nell’ipotesi in cui ritengano che il subentrante non abbia i requisiti per poter soddisfare il credito.

    LA DOMANDA

    Sto acquistando un appartamento di nuova costruzione. Tutto il fabbricato è gravato da un mutuo richiesto dalla società costruttrice. Poiché ho intenzione di accollarmi una quota del mutuo, quali garanzie devo richiedere?

    In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore (la società costruttrice) e il terzo acquirente del bene ipotecato, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell’ipoteca a garanzia. Questo avviene con atto autenticato dal notaio (atto di frazionamento) mediante il quale la banca procede, su richiesta del mutuatario, a suddividere il mutuo per tante quote quante sono le unità immobiliari offerte in garanzia, in funzione del valore di ogni singola porzione immobiliare. Il Conservatore dei Registri Immobiliari annota la suddivisione e il frazionamento in margine all’iscrizione ipotecaria presa a garanzia del mutuo erogato. Dato che i tempi d’annotamento sono lunghi (circa un anno), l’atto di frazionamento e l’avvenuto deposito della nota ipotecaria da parte del notaio presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari saranno di per sé sufficienti a garantire ogni singolo acquirente dal rischio consistente nella possibile insolvenza del debitore originario, che coinvolgerebbe indistintamente tutti i proprietari delle singole unità immobiliari.

    È evidente che si debba pretendere il frazionamento del mutuo prima dell’atto definitivo di compravendita.

    Solo così ogni proprietario potrà e dovrà rispondere nei limiti della propria quota e non in solido con il costruttore o con gli altri proprietari.

  9. karalis ha detto:

    devo acquistare un appartamento dal costruttore su cui grava un mutuo fondario già frazionato di € 90.000,00 del banco san paolo: Nonostate il costruttore sa che io devo acedere ad un nuovo mutuo per poter acquistare l’appartamento da un altra banca, vuole inserire nel compromesso che la restate parte dei 90.000,00 viene pagata con accollo mutuo, mentre verrà pagata con un mutuo ex novo della bnl di € 100.000.00, Faccio presente che liporto totale dell’appartamento e di € 180.000,00. E possibile conoscere la procedura. Ringrazio per la collaborazione.

    Innanzitutto Massimo, verifichi che il costruttore abbia provveduto a frazionare tra le varie abitazioni il mutuo originario contratto sull’intero edificio. Questo controllo è di grande importanza, perché ci si potrebbe trovare nella paradossale situazione di dover pagare il mutuo di tutte le abitazioni costruite.

    Vanno poi analizzate le condizioni del mutuo da accollare. Se queste condizioni sono peggiorative rispetto a quelle che lei “spunta” con il mutuo bnl, allora potrebbe pensare di avvalersi dell’ 99-bis introdotto nella finanziaria 2008. Tale articolo, infatti, precisa che il divieto di richiedere penali di estinzione anticipata riguarda anche i mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento. E con un ulteriore comma si stabilisce che anche per i mutui del costruttore l’ipoteca iscritta a garanzia si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione del mutuo, e quindi anche in questo caso è possibile procedere alla cancellazione d’ufficio dell’ipoteca.

    Dunque, lei potrebbe estinguere anticipatamente il mutuo che il costruttore intende accollarle con il contratto di compravendita ed accedere al mutuo bnl per la somma equivalente.
    .
    Resta la perplessità riguardo il costo totale dell’appartamento che a me pare essere di 190 mila euro. Ma, forse, ho inteso male.

  10. massimo ha detto:

    devo acquistare un appartamento dal costruttore su cui grava un mutuo fondario già frazionato di € 90.000,00 del banco san paolo: Nonostate il costruttore sa che io devo acedere ad un nuovo mutuo per poter acquistare l’appartamento da un altra banca, vuole inserire nel compromesso che la restate parte dei 90.000,00 viene pagata con accollo mutuo, mentre verrà pagata con un mutuo ex novo della bnl di € 100.000.00, Faccio presente che liporto totale dell’appartamento e di € 180.000,00. E possibile conoscere la procedura. Ringrazio per la collaborazione.

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