Separazione personale e inadempimento del coniuge obbligato all’assegno di mantenimento – Accesso al fondo di solidarietà per il coniuge beneficiario che versa in stato di bisogno

La normativa vigente (comma 415 legge stabilità 2016) prevede che il coniuge separato in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli conviventi minori (o maggiorenni - ma se maggiorenni devono essere conviventi e portatori di handicap grave), qualora non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempimento del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.

Per essere considerato in stato di bisogno, il valore dell'indicatore ISEE (o dell'ISEE corrente in corso di validità) del coniuge separato, beneficiario dell'assegno di mantenimento, deve risultare inferiore o uguale a euro tremila. Tuttavia, quando dalla DSU ovvero dalla dichiarazione dei redditi del coniuge separato, beneficiario dell'assegno di mantenimento non versato dal coniuge obbligato, risulti che tra i redditi percepiti nel secondo anno solare precedente alla presentazione dell'istanza di accesso al fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, vi siano assegni di mantenimento dovuti dal coniuge e non percepiti in tutto o in parte, gli importi relativi devono essere indicati separatamente nell'istanza ai fini della detrazione degli stessi per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

In caso di disoccupazione, il coniuge separato, beneficiario dell'assegno di mantenimento, deve dichiarare di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

Per poter accedere al fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, il coniuge separato, beneficiario dell'assegno di mantenimento non versato dal coniuge obbligato, deve allegare all'istanza di accesso al beneficio copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente. In pratica, si deve dimostrare che sono stati esperiti tutti i possibili tentativi di riscossione coattiva del credito alimentare. Per questo motivo il coniuge istante deve anche allegare alla domanda visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti che questi non possiede beni immobili.

In ogni caso, all'avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell'assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale.

La domanda di accesso al Fondo di solidarietà va depositata presso la Cancelleria del Tribunale del luogo di residenza del coniuge che versa in stato di bisogno.

L’istanza deve essere redatta in conformità al modulo che sarà disponibile a partire dal 15 febbraio 20017 in un’area dedicata sul sito internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) denominata Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

24 Gennaio 2017 · Carla Benvenuto


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