Accesso agli atti – obblighi di ostensione per Equitalia e concessionari della riscossione

Accesso agli atti - obblighi di ostensione per Equitalia e concessionari della riscossione

Per i concessionari della riscossione in generale e quindi anche, in particolare, per Equitalia, vige la norma dell'articolo 26 comma 4 del dpr 602 del 1973 che li obbliga a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Come si vede, in relazione alla particolare tipologia di atti detenuti, il legislatore individua direttamente un obbligo di custodia degli atti ed un dovere di ostensione su mera richiesta del contribuente.

Le disposizioni sul diritto di accesso agli atti risultano pertanto di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all'esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso.

A maggior ragione, quindi, la richiesta del contribuente non può essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbligato ex lege alla custodia ed all'esibizione, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta. Ciò in quanto la copia della cartella di pagamento costituisce uno strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni del contribuente e il concessionario della riscossione non ha quindi alcuna legittimazione a sindacare le scelte difensive eventualmente operate dal cittadino.

Accesso agli atti - cartella esattoriale in originale ed estratto della cartella esattoriale

La cartella di pagamento in originale ed il documento che spesso Equitalia esibisce, classificato come estratto cartella e stampigliato come copia conforme dell'estratto di ruolo, sono cose diverse. In particolare, la cartella esattoriale è prevista quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. La copia conforme dell'estratto di ruolo è invece un elaborato informatico formato dall'esattore, sebbene contenga sostenzialmente gli stessi elementi della cartella originale.

Tuttavia, la differenza tra i due documenti non può essere superata dall'omogeneità dei contenuti. La ragione per cui non è permesso all'amministrazione, ed al privato che esercita funzioni pubbliche, di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro sebbene equipollente deriva espressamente dalla legge 7 agosto 1990, numero 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che all'articolo 22 lettera d) fornisce la nozione di documento amministrativo e nello stesso contesto, alla lettera a) precisa come il diritto di accesso agli atti sia il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, ossia un diritto di acquisizione di quegli stessi documenti o delle loro copie e non di succedanei.

In questa ottica, non costituisce giustificazione al diniego opposto all'ostensione dell'originale l'esistenza, per la pubblica amministrazione, di impedimenti tecnici. Insomma, l'accesso documentale non può essere soddisfatto dall'esibizione di un documento che l'amministrazione, e non il cittadino privato ricorrente, giudica equipollente.

Questi gli orientamenti del Consiglio di Stato espressi nella sentenza numero 5250/13.

Accesso agli atti - relata di notifica in originale o in copia non autenticata

Spesso, in giudizio, alla richiesta di ostensione dell'originale della relata di notifica, il ricorrente si vede opporre il documento in copia non autenticata. In questo caso è possibile disconoscere la conformità all'originale della copia della relata prodotta da Equitalia, ma l’onere di disconoscimento della copia fotostatica va assolto in modo chiaro e specifico. Occorre, cioè, che il disconoscimento formale abbia un contenuto non generale e tale da far emergere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia.

Infatti, nel silenzio della legge in merito ai modi e ai termini in cui il disconoscimento debba avvenire, è da ritenere applicabile la disciplina, enunciata in giurisprudenza, secondo la quale la copia fotostatica non autenticata si darà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non viene disconosciuta in modo formale e, quindi, in modo specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Solo in quel caso il giudice non può sottrarsi all'obbligo di ordinare l’esibizione degli originali.

Questo l’orientamento emerso dalla sentenza numero 10326 depositata il 13 maggio 2014 dalla Corte di Cassazione.

20 Maggio 2014 · Paolo Rastelli


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