Estratto del conto corrente condominiale – Ciascun condomino può richiederlo direttamente alla banca

Prima della recente riforma della disciplina del condominio, era riconosciuto ai singoli condomini il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria relativa al conto corrente condominiale, trattandosi di un ente sprovvisto di personalità giuridica ed operando l'amministratore condominiale quale rappresentante dei singoli partecipanti al condominio stesso.

A seguito della riforma del condominio il quadro normativo è mutato, essendo stata notevolmente modificata la disciplina del condominio negli edifici e introdotta una serie di misure volte a definire con maggior rigore gli obblighi degli amministratori condominiali.

In particolare, per quanto qui maggiormente interessa, adesso l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Le banche hanno spesso interpretato la norma nel senso che l’amministratore è l’unico soggetto legittimato ad ottenere copia della documentazione relativa al conto corrente condominiale, con conseguente esclusione del diritto di accesso alla documentazione stessa in capo ai singoli partecipanti al condominio.

Infatti, anche se si dovesse ritenere che il rapporto di conto corrente intercorra in via esclusiva tra la banca e l'amministratore, i singoli condomini avrebbero comunque diritto di prendere visione della documentazione di cui si tratta in quanto soggetti solidalmente responsabili, sia pure nei limiti di legge, in relazione alle obbligazioni eventualmente assunte dal condominio verso la banca, venendo così a trovarsi in una posizione analoga a quella del garante del beneficiario di credito, cui tale diritto è unanimemente riconosciuto.

Ne segue che la locuzione per il tramite dell'amministratore deve interpretarsi, come prescrittiva di un obbligo di preventiva richiesta all'amministratore condominiale di attivarsi per far ottenere al richiedente la documentazione di cui si tratta, ma non come preclusiva del diritto del singolo condomino di richiederla e ottenerla direttamente dalla banca in caso di inadempienza dell’amministratore.

Il contenuto dei paragrafi precedenti rappresenta, in sintesi, l'orientamento che l'Arbitro Bancario Finanziario ha assunto nella decisione 4208/14 in materia di accesso alla documentazione relativa al conto corrente condominiale.

9 Luglio 2015 · Tullio Solinas




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