Accertamento per evasione » Legittimo anche se fatto ai privati senza partita Iva

Accertamento per evasione » Legittimo anche se fatto ai privati senza partita Iva

Accertamento per evasione: non solo aziende e professionisti. L’indagine bancaria autorizzata sul manager vale contro di lui anche come contribuente in proprio.

Questo importante concetto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 22514/13, ha sancito che: È legittima l'autorizzazione alla Guardia di finanza di acquisire i dati dei conti bancari dell'imprenditore (come persona fisica) che ricopre anche il ruolo di amministratore della società di capitali: per questo, l'avviso di accertamento è valido perché non sussiste nessuna lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

A parere dei Giudici della Suprema Corte, inoltre, l'avviso di accertamento è valido perché non sussiste nessuna lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

La conseguenza pratica è che la Guarda di Finanza potrà, d'ora in poi, chiedere spiegazioni ad ogni cittadino italiano in merito a tutte le operazioni eseguite sul conto corrente, come prelievi e versamenti.

Chiarimenti che dovranno essere dati, se non si vorrà ricevere un avviso di accertamento.

Indagini bancarie legittime anche se fatte nei confronti di privati senza partita iva

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza in esame, è intervenuta in materia di accertamento, stabilendo che le indagini bancarie possono essere effettuate anche nei confronti di privati che non svolgono un’attività commerciale, o professionale.

La controversia risolta dalla Suprema Corte é di grande interesse.

Questo perchè, prima della pronuncia, spesso era stata messa in dubbio la facoltà di eseguire indagini finanziarie anche a privati.

In realtà, la norma che regola la questione, ovvero l'articolo 32 del Dpr 600/1973, non sembra prevedere l’esclusione dei privati non imprenditori.

Infatti, L’articolo 32 del Dpr 600/73, al comma 2, dispone che: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve
essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di avere copia del verbale.

La questione, molto delicata, quindi, una volta ritenute estensibili anche ai privati le indagini finanziarie, come sostiene piazza Cavuour, è se, e in che termini, trovano applicazione nei confronti delle persone fisiche, che non svolgono attività commerciali e professionali (si pensi ai dipendenti, pensionati, ecc.) le presunzioni previste in materia sui prelevamenti e i versamenti.

A tal proposito va sottolineata la necessità per i privati, a conservare le giustificazioni di tali operazioni e, in particolare, per i prelevamenti.

Pertanto, quello fino ad oggi erano costretti a fare professionisti e imprenditori, ovvero giustificare ogni versamento e ogni prelievo dal conto, sembra dovrà entrare nelle abitudini di ogni italiano se non vorrà vedersi recapitare un questionario della finanza con cui gli vengono chieste spiegazioni.

E' bene notare che la sentenza arriva in un momento storico molto particolare, in cui sono stati già preannunciati controlli ai fini dell'accertamento sintetico, si veda il redditometro, anche ai privati che non necessariamente svolgono un’attività di impresa o professionale.

Legittima l'acquisizione di dati e notizie dei conti bancari intestati all'imprenditore quale contribuente in proprio

La sezione tributaria della Suprema corte ha giudicato erronea la disposizione della Corte di merito che ha ritenuto che l'acquisizione, da parte della Guardia di finanza, di dati e notizie dei conti bancari intestati all'imprenditore, quale contribuente in proprio, non fosse legittima, sia perché la relativa autorizzazione lo riguardava quale presidente del consiglio di amministrazione di due società cooperative e quindi due soggetti diversi, sia perché, in generale, la procedura di verifica posta in essere e applicabile ai soli soggetti esercitanti attività d'impresa commerciale, agricola, artistica o professionale.

La vicenda ha origine dall'accertamento fiscale basato su indagini bancarie effettuato nei confronti di persona fisica che era presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa.

Il contribuente ricorrendo contro l’atto impositivo si presentava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale lamentando, in particolare, che il fisco poteva svolgere le indagini in questione solo nei confronti di imprenditori o professionisti e non anche di privati, come era avvenuto nella specie avendo acquisito i dati e gli elementi relativi ai propri conti personali.

I giudici della CTP accoglievano le doglianze del ricorrente.

L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso contro la decisione dei giudici di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado.

Così, contro la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale l’ufficio ricorreva per Cassazione.

E qui, ribaltando le decisioni dei giudici di merito, gli Ermellini accolgono il ricorso dell'Agenzia affermando che una tale limitazione dell'ambito applicativo della disciplina sulle indagini bancarie, circoscritta cioè solo a coloro che esercitano attività imprenditoriali o professionali, è priva di qualsivoglia riscontro normativo.

In particolare hanno ritenuto viziata la sentenza di secondo grado nella parte in cui si è affermato che l’acquisizione, da parte della Guardia di Finanza, di dati e notizie dei conti bancari intestati al ricorrente, quale contribuente in proprio, non fosse legittima, sia perché la relativa autorizzazione lo riguardava quale presidente del consiglio di amministrazione di due società cooperative a r.l., quindi due soggetti diversi, sia perché, in linea di massima, la procedura di verifica posta in essere e applicabile ai soli soggetti esercitanti attività d’impresa commerciale, agricola, artistica o professionale.

16 Ottobre 2013 · Giorgio Valli


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