Accertamento esecutivo – schema sintetico della procedura

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Accertamento esecutivo - schema sintetico della procedura

Dal primo ottobre 2011 sono entrate in vigore le norme relative all'accertamento esecutivo.

In questo articolo l'avvocato tributarista Maurizio Villani descrive gli effetti negativi che sicuramente deriveranno al contribuente dalla nuova procedura di accertamento esecutivo.

Vengono proposte soluzioni temporanee di strategia processuale per "prendere tempo" attraverso la proposizione del ricorso all'accertamento esecutivo e si suggerisce, come soluzione definitiva al problema, di sollevare eccezione di incostituzionalità per le nuove norme.

Infine uno schema sintetico, molto chiaro e dettagliato, schematizza la nuova procedura di accertamento esecutivo

Il legislatore fiscale, con l’assillante preoccupazione di incassare nel più breve tempo possibile, ha sensibilmente modificato gli istituti dell'accertamento e della riscossione, nel senso di unificarli per creare un nuovo atto amministrativo complesso per il recupero delle somme richieste.

IRPEF IRAP IVA – Avvisi di accertamento esecutivo a partire da luglio 2011

In un primo momento, con il decreto legge numero 78 del 31 maggio 2010,  convertito, con modifiche,  dalla Legge numero 122 del 30 luglio 2010, il legislatore all'articolo 29 ha previsto che l’avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA emesso dall'Agenzia delle Entrate è immediatamente esecutivo se notificato a partire dall'01 ottobre 2011 e relativo ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

In sostanza, in base alla succitata normativa, gli atti di cui sopra diventano immediatamente esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata direttamente in carico agli agenti della riscossione (Equitalia SpA) anche e soprattutto ai fini dell'esecuzione forzata.

In definitiva, l’avviso di accertamento esecutivo cumula la cartella esattoriale, che non deve più essere successivamente redatta e notificata.

Infatti:

  1. in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento esecutivo, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei 30 giorni;
  2. all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
  3. l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui sopra, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo;
  4. a partire dal 61° giorno dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora, calcolati a partire dal giorno successivo della notifica degli atti stessi; inoltre, all'agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive;
  5. sulle somme dovute non sarà comunque dovuta la sanzione per omesso versamento;
  6. infine, la dilazione del pagamento (fino a 72 rate) può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all'agente della riscossione.

In ogni caso, il contribuente può sempre chiedere la sospensione amministrativa di cui all'articolo 39 DPR numero 602/73 (ipotesi del tutto scolastica).

Il nuovo regime sull’esecutività degli atti non riguarderà, almeno temporaneamente, le situazioni non richiamate dalla norma, come per esempio i tributi doganali, l’imposta di registro, le liquidazioni ed i controlli formali delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter DPR numero 600/73); per tutte le suddette ipotesi (peraltro non tassative) rimane l’obbligo di notificare la relativa cartella esattoriale.

A titolo puramente indicativo, si precisa che il ruolo viene emesso dall'ente creditore ed è costituito da un elenco dei crediti vantati nei confronti dei contribuenti che non hanno provveduto tempestivamente al pagamento di quanto dovuto; a questo elenco viene poi apposto il “visto di esecutività” e viene trasmesso all'agente della riscossione. Quest’ultimo predispone la cartella di pagamento che viene poi notificata al debitore.

In sostanza, l’agente della riscossione ricopre il ruolo di intermediario tra l’ente creditore ed il contribuente e la cartella di pagamento rappresenta lo strumento primario attraverso il quale opera.

L’intera procedura di riscossione come sopra modificata è altresì applicabile in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento esecutivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ad ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi:

  1. dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo numero 218 del 19 giugno 1997 (responsabilità patrimoniale del garante);
  2. dell'articolo 68 decreto legislativo numero 546 del 31 dicembre 1992 (pagamento provvisorio del tributo in pendenza del processo tributario); a tal proposito, occorre rilevare l’assurdo che non saranno, invece, esecutive le sentenze relative alle istanze di rimborso dei contribuenti;
  3. dell'articolo 19 decreto legislativo numero 472 del 18 dicembre 1997 numero 472 (esecuzione delle sanzioni).

In tutti questi ultimi tre casi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione di un’apposita raccomandata con avviso di ricevimento.

Sospensione giudiziale degli atti derivanti dall'accertamento esecutivo

La suddetta procedura, eccessivamente penalizzante per i contribuenti soprattutto per la tempistica del processo tributario, è stata più volte criticata e per questo, ultimamente, il legislatore con il decreto legge sullo sviluppo (n. 70 del 13/05/2011 in gazzetta ufficiale numero 110 del 13/05/2011, entrato in vigore il 14/05/2011) ha cercato di attenuarne gli effetti negativi stabilendo all'articolo 7, comma 1, lettera m, e comma 2, lettera n), quanto segue:

“Attenuazione del principio del “solve et repete”. In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno”;

“La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 numero 471 non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati”;

“In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 numero 546, l’esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cento venti giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa”;

“La sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”;

Rinvio allo schema sintetico allegato al presente articolo, che descrive la nuova procedura di accertamento esecutivo.

La relazione tecnica del Ministero dell'Economia stima che proprio lo spazio temporale dei 180 giorni di differimento dell'esecuzione forzata dell'avviso di accertamento esecutivo comporta un effetto negativo in termini di riscossione per il 2012 stimabile in circa 90 milioni di euro.

Criticità della procedura di accertamento esecutivo

Secondo me, la novella legislativa non solo non ha risolto il problema ma, cosa ancor più grave, ha peggiorato la situazione ponendo un assurdo limite temporale all'eventuale sospensione dell'esecuzione (oltretutto, questo limite era stato previsto l’anno scorso e subito cancellato a seguito delle vibrate proteste dei professionisti).

Innanzitutto, occorre precisare che l’impianto normativo dell'articolo 29 cit. non è stato minimamente modificato perché gli avvisi di accertamento restano immediatamente esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica, per cui il contribuente ha soltanto le seguenti opzioni:

  • paga entro 60 giorni per evitare accessori e rischi dell'esecuzione;
  • trascorsi 60 giorni dalla notifica, paga nei successivi 30 giorni per evitare l’esecuzione ma deve corrispondere l’aggio, gli interessi di mora e non può chiedere la dilazione del pagamento; in ogni caso, rischia le procedure cautelari dell'agente della riscossione;
  • se chiede la sospensione al giudice tributario (articolo 47 decreto legislativo numero 546/92) può sospendere il pagamento fino alla decisione del giudice e comunque fino al 180° giorno dall'istanza se nel frattempo non interviene un’ordinanza di sospensione.

Oltretutto, l’avverbio “comunque” potrebbe dare adito ad una chiave di lettura molto rigida, nel senso di ritenere anche l’eventuale ordinanza di sospensione priva di efficacia decorsi 180 giorni dalla pronuncia.

Il che sarebbe oltremodo assurdo, penalizzante ed incostituzionale, se quanto meno la norma non verrà ulteriormente chiarita.

In ogni caso, la novella legislativa ha lasciato immutato l’impianto normativo dell'accertamento esecutivo, per cui se il contribuente non paga entro i succitati 30 giorni l’agente della riscossione, intanto, può adottare e segnalare le procedure di garanzia come le ipoteche, i pignoramenti presso terzi, i blocchi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione,  ed i fermi amministrativi (si vedano le recenti proteste in Sardegna del 12/05/2011, con la Regione che promette di pagare i debiti fiscali per evitare tumulti di piazza).

Per esempio, bisogna segnalare l’assurdo che, oggi, per togliere un fermo amministrativo non basta la quietanza di pagamento, in quanto il contribuente deve attivarsi per far annotare a proprie spese la cancellazione del fermo recandosi personalmente al PRA.

Senza dimenticare che l’Agenzia delle Entrate può sempre chiedere al giudice tributario l’ipoteca ed il sequestro conservativo, compresa l’azienda (articolo 22 decreto legislativo numero 472/97).

Inoltre, il termine di 180 giorni è alquanto ristretto, perché è difficile che i giudici tributari possano pronunciarsi nel suddetto termine, soprattutto se dal prossimo 1° luglio c.a. una massa enorme di ricorsi conterrà anche le relative istanze di sospensione.

Cosa può fare il contribuente per "prendere tempo" - il ricorso contro l'accertamento esecutivo

Certo, il contribuente può cercare di prendere tempo sommando:

  1. i 60 giorni per il ricorso;
  2. i 90 giorni di sospensione da accertamento con adesione (Cassazione numero 15171/2006 e ordinanza numero 140/2011 della Corte Costituzionale);
  3. i 46 giorni eventuali da sospensione feriale dei termini processuali;
  4. i 30 giorni di limbo in cui è possibile pagare senza che scatti l’affidamento;
  5. i 180 giorni che rappresentano il termine massimo di sospensione, nel caso in cui il giudice tributario non sia ancora giunto alla decisione sull’istanza di sospensione presentata;
  6. per un totale di 406 giorni.

Questa strategia processuale, però, non risolve il problema giuridico di fondo ma serve soltanto a procrastinare il relativo pagamento con l’aggravio degli ulteriori interessi ed accessori.

Le modifiche necessarie alla procedura di accertamento esecutivo

Secondo me, invece, i contribuenti, i professionisti, gli ordini professionali e tutte le associazioni di categoria devono impegnarsi per ottenere l’abrogazione totale della suddetta  norma almeno fino a quando, nel contesto generale della riforma del fisco e della giustizia, non sarà totalmente riformato il processo tributario, dando maggiori garanzie difensive al contribuente anche nella fase cautelare, da estendere senza limiti in appello (rinvio al mio progetto di legge di riforma del processo tributario in www.studiotributariovillani.it).

Se non è possibile ottenere quanto sopra, almeno in sede di conversione del suddetto decreto legge si deve prevedere quanto segue:

  1. innanzitutto, rinviare l’entrata in vigore all'01 luglio 2012, per una maggiore ponderazione del problema;
  2. stabilire che la richiesta di sospensione giudiziale blocca qualsiasi esecuzione fino alla decisione del giudice tributario, senza alcuna limitazione temporale o, quanto meno, fino ad un anno dalla presentazione dell'istanza di sospensione; prevedere un compenso dignitoso ai giudici tributari anche per le sospensive, che oggi non sono pagate dal Ministero dell'Economia;
  3. prevedere l’obbligo di motivare le ordinanze di sospensione, con la possibilità dell'eventuale appello in secondo grado, come peraltro previsto dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 217 del 17 giugno 2010;
  4. prevedere la possibilità di istituire apposite sezioni all'interno delle Commissioni Tributarie competenti a decidere esclusivamente le sospensive in modo da ridurre i tempi delle decisioni; potranno far parte della sezione – sospensive i giudici di tutte le altre sezioni, che a turno dovranno essere nominati ogni due mesi;
  5. impedire all'agente della riscossione l’attivazione di qualsiasi procedura cautelare sino alla pronuncia del giudice tributario; inoltre, anche in vista della riforma fiscale, è opportuno che il legislatore preveda tassativamente il preavviso al contribuente nelle ipotesi di ipoteca, pignoramento dei conti e blocco dei pagamenti della pubblica amministrazione (oggi, purtroppo, non previsto);
  6. prevedere la dilazione del pagamento anche prima dell'affidamento del carico  della riscossione;
  7. ridurre sensibilmente l’aggio esattoriale del 9% (almeno in misura proporzionale all'attività di recupero effettivamente svolta), tenuto conto che nelle ipotesi sopraesposte non dovrà più essere redatta e notificata la relativa cartella esattoriale ed inoltre l’aggio non deve essere totalmente a carico del contribuente; oltretutto, con la nuova normativa, l’agente della riscossione non dovrà più rischiare gli errori nelle notifiche e questo penalizza ulteriormente il diritto di difesa dei contribuenti, che sino ad oggi hanno potuto eccepire la nullità o l’inesistenza delle notifiche delle cartelle esattoriali (come le notifiche per posta, CTP di Lecce – Sez. 5 – sentenza numero 533/05/10 del 29/12/2010); per esempio, può capitare che un curatore fallimentare, oggi, si veda notificare una cartella che, in realtà, l’agente della riscossione avrebbe dovuto consegnare nelle mani del responsabile della società fallita (per altri errori di notifica, ultimamente, si citano CTR di Bari – Sez. 8 – sentenza numero 36/2010; Tribunale di Genova – Sez. 2 – sentenza numero 14212 del 03/12/2010; Tribunale di Roma, sentenza del 09/12/2010);
  8. rendere immediatamente esecutive le sentenze che condannano il fisco a rimborsare, senza dover attendere, come oggi, il passaggio in giudicato della sentenza; ciò anche per il pagamento delle spese di giustizia;
  9. attribuire alle Commissioni Tributarie tutte le controversie, nessuna esclusa, aventi ad oggetto il controllo della legittimità dell'esecuzione;
  10. attribuire alle Commissioni Tributarie la competenza a decidere anche in tema di risarcimenti danni per le errate ed illegittime procedure di riscossione ed esecuzione (e non più lasciare la competenza al Giudice Ordinario);
  11. prevedere sempre un preventivo controllo giurisdizionale, come stabilito dagli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile, per evitare che cartelle pazze o errate possano danneggiare seriamente il contribuente, anche dal punto di vista dell'immagine soprattutto nei rapporti con le banche.

Sollevare eccezione di incostituzionalità per le  norme relative all'accertamento esecutivo

Nel frattempo, se non dovessero intervenire le necessarie ed urgenti  modifiche di cui sopra, è opportuno:

-  che, in sede giudiziaria, i contribuenti sollevino eccezioni di incostituzionalità della norma con riferimento agli articoli 24 secondo comma, 41, 76 e 111 secondo comma, della Costituzione; a tal proposito, si precisa che la Corte Costituzionale con la sentenza numero 281 del 07/07/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3°, terzo periodo, del decreto legge 08 aprile 2008 numero 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06 giugno 2008 numero 101, nella parte in cui stabiliva la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice, dopo il decorso di 150 giorni; infatti, se è fuor di dubbio che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, è pur vero che il diritto di difesa, al pari di ogni altro diritto garantito dalla Costituzione, deve essere regolato dalla legge ordinaria in modo da assicurarne il carattere effettivo, senza alcuna limitazione temporale;
- che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria solleciti i giudici tributari ad emettere immediatamente i decreti di sospensione ex articolo 47, terzo comma, decreto legislativo numero 546/92, tenuto conto del mutato assetto legislativo, fortemente lesivo dei diritti di difesa;
- che il Consiglio di Previdenza della Giustizia Tributaria preveda la possibilità di istituire apposite sezioni all'interno delle Commissioni Tributarie competenti a decidere esclusivamente le sospensive in modo da ridurre i tempi delle decisioni prima dei 180 giorni previsti dalla legge; potranno far parte della sezione – sospensive i giudici di tutte le altre sezioni, che a turno dovranno essere nominati ogni due mesi. Una volta decisa la sospensiva, la sezione dovrà rimettere il fascicolo alla competente sezione cui è stato assegnato per il merito.

Nella relazione sull’Amministrazione della Giustizia Tributaria nella Regione Puglia dall'01 luglio 2009 al 30 giugno 2010, il Dott. Ennio Attilio Sepe, Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, ha chiarito che:

-  le istanze di sospensione cautelare presentate alle CTP sono notevolmente aumentate, passando dalle precedenti 8.625 alle attuali 13.178, con un incremento del 152%: 7.071 sono state accolte, 6.107 rigettate;
-  la soccombenza media presso le CTP è passata dal 64,83% al 59,12% per l’ufficio e dal 35,17% al 40,88% per il contribuente.

Questi dati, in linea di massima, si avvicinano a quelli nazionali, per cui nella maggior parte dei casi il contribuente vince il contenzioso tributario e rischia di avere rimborsi con notevoli ritardi, con gravi pregiudizi economici e finanziari.

Conclusioni sulla procedura di accertamento esecutivo

In conclusione, se è importante combattere l’evasione fiscale è altrettanto importante non penalizzare fortemente i contribuenti con pagamenti di somme non certe né esigibili, sulle quali i giudici non si sono ancora pronunciati.

In definitiva, senza concessione agli evasori, è giunto il momento di mettere in cantiere anche una generale revisione dei  meccanismi di riscossione, stabilendo precisi principi che tutelino meglio i contribuenti, anche per non pregiudicare seriamente lo sviluppo economico dell'Italia.

Infatti, la natura paritaria del rapporto tra Stato e Cittadino deve trovare la propria espressione naturale in primo luogo nella lettera della legge.

Schema sintetico sulla procedura di accertamento esecutivo

Accertamenti esecutivi emessi dall'01/07/2011 per i periodi d’imposta 2007 e seguenti relativi ad IRPEF, IVA, IRAP e sanzioni

Entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo

a) accertamenti - contengono l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati;

b) rideterminazioni degli imponibili a seguito di sentenze - il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata;

c) non è ammessa la richiesta di rateazione;

d) la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 decreto legislativo numero 471/97 non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute nei termini sopra indicati.

Dopo 60 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo

a) l'accertamento diventa immediatamente esecutivo;

b) se c'è fondato pericolo per il positivo esito, la riscossione può essere affidata subito in carico agli agenti della riscossione nell'ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni;

c) si devono pagare sempre: gli interessi di mora, l'aggio per l'agente della riscossione interamente a carico del debitore, le spese relative alle procedure esecutive.

Dopo 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo

a) la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, senza necessità di redigere e notificare la cartella esattoriale;

b) solo in questa fase il contribuente può chiedere la maggiore rateazione (fino a 72 rate).

Entro 180 giorni  dalla data di notifica dell'istanza di sospensione dell'accertamento esecutivo

a) L'esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 180 gg. dalla data di notifica dell'istanza stessa;

b) La sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Oltre 180 giorni senza l’ordinanza del giudice tributario

In questa fase il contribuente può chiedere soltanto la sospensione amministrativa (articolo 39 DPR N. 602/73).

Schemi grafici inerenti la procedura di accertamento immediatamente esecutivo

5 Giugno 2011 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

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3 risposte a “Accertamento esecutivo – schema sintetico della procedura”

  1. gianni trovati ha detto:

    Rinvio in extremis per l’accertamento esecutivo, che doveva debuttare domani e invece rimane in panchina fino al 1° ottobre; nelle indagini finanziarie, che si estendono alle società di assicurazione, i «prelevamenti» dai conti correnti cessano di essere qualificati presuntivamente come ricavi quando il contribuente non ne indica il beneficiario.

    Sul fronte della riscossione, il calendario si allunga anche sulle comunicazioni di inesigibilità, che Equitalia avrebbe dovuto trasmettere agli enti creditori entro il 30 settembre e che invece vengono prorogate all’autunno 2012; il meccanismo dell’iscrizione a ruolo abbandona le quote latte, mentre un nuovo mini-aiuto viene inserito per chi non è del tutto in regola con i versamenti a rate dei debiti fiscali, ma non vede decadere la rateazione se il mancato pagamento non supera i 100 euro.

    Le novità su controlli fiscali e riscossione emerse nell’ultima bozza di manovra circolata ieri portano qualche buona notizia ai contribuenti. La più attesa riguarda lo slittamento al 1° ottobre dell’accertamento esecutivo. Un rinvio che impone alle Entrate di correggere in corsa i propri software, ormai pronti per l’avvio del nuovo sistema sugli accertamenti relativi al 2007, ma che evita incertezze sulla concatenazione delle norme: l’accertamento esecutivo, infatti, sarebbe entrato in campo pochi giorni prima di subire il primo correttivo con l’allungamento della sospensiva da 120 a 180 giorni previsto dalla legge di conversione al Dl Sviluppo (va approvata entro il 12 luglio). I tempi supplementari, poi, offrono nuove chance alle categorie per tornare a chiedere correttivi sugli aspetti del meccanismo tutt’altro che perfetti agli occhi dei contribuenti, a partire dalla mancata introduzione del «silenzio-assenso» sulla richiesta di sospensiva.

    Attesa, soprattutto dai professionisti, era anche l’uscita dalle presunzioni delle indagini finanziarie dei prelevamenti da conti correnti. Il meccanismo, previsto dall’articolo 32 del testo unico dell’accertamento (Dpr 600/1973), equiparava a ricavi i prelevamenti e gli «altri importi riscossi» di cui il contribuente non fosse in grado di indicare il destinatario. La previsione, nata in riferimento al reddito d’impresa (dove il prelevamento di risorse dai conti può essere funzionale all’acquisto di materie prime che poi “producono” nero), era stata estesa anche ai professionisti, ai quali creava più di un problema con l’obbligo di giustificare anche importi minimi. Ora i prelevamenti escono dall’orizzonte delle indagini finanziarie, dove però rimangono gli «altri importi riscossi» (per esempio per assegni o cambi di valuta: si veda anche la circolare 32/E/2006) che in effetti possono avere un ruolo nelle compravendite nascoste al Fisco.

    I ritocchi sul versante fiscale prorogano di un anno i termini per le comunicazioni di Equitalia sui ruoli inesigibili, rinviando l’appuntamento con la «bandiera bianca» sui crediti che l’agente nazionale non è riuscito a riscuotere. Il rinvio, tradizionale a fine anno, aveva saltato l’appuntamento con l’ultimo «Milleproroghe», aumentando l’incertezza anche negli enti locali in attesa di una mole di comunicazioni. Un’ultima novità riguarda lo spesometro: i pagamenti con carte di credito e revolving rientrano nel monitoraggio, ma saranno gli intermediari (e non i venditori) a dover segnalare i dati all’amministrazione finanziaria.

  2. Decreto Sviluppo approvato in data 21 giugno 2011 – Passa da 120 a 180 giorni la sospensione dell’accertamento esecutivo. Gli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo, conseguenti ad accertamenti non definitivi, vengono ridotti dalla metà a un terzo delle somme contestate

  3. adolfo nascimbeni ha detto:

    E’ fondamentale che l’impresa possa far valere in sede giudiziaria le proprie ragioni senza limitazioni temporali che rischiano di penalizzare il contribuente onesto a fronte di pretese ingiustificate da parte del fisco.

    Questo è il giudizio espresso dal presidente Biagio Riccio A partire dal prossimo 1° luglio gli avvisi di accertamento sono immediatamente esecutivi trascorsi 90 giorni dalla notifica.

    “Il contribuente – prosegue Riccio- può far ricorso e chiedere al giudice la sospensiva dell’azione esecutiva. Il problema è che, in base al Dl Sviluppo, se tale sospensiva non viene decisa dal giudice entro 120 giorni, Equitalia può comunque procedere al recupero forzato delle somme. Sarebbe di fatto la reintroduzione del principio del solve et repete, già dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale nel 1961.

    “Va infatti evidenziato – sottolinea Biagio Riccio – che tempi medi di pronuncia delle commissioni tributarie provinciali sulle richieste di sospensione sono superiori a 6 mesi e vi è una elevata variabilità di tali tempi, tra le varie commissioni tributarie provinciali. Inoltre, in circa la metà dei casi le richieste di sospensiva sono accolte dal giudice. Questa norma lede l’elementare diritto del contribuente ad una giusta difesa, peggiora il rapporto tra contribuente ed amministrazione fiscale ed è assolutamente inaccettabile.

    “E’ quindi necessario – conclude Biagio Riccio – prevedere espressamente che l’azione esecutiva rimanga sospesa fino a quando il giudice non si sia pronunciato sull’eventuale istanza di sospensiva”.

    Nota: Biagio Riccio è Biagio Riccio è presidente della Confartigianato di Asti

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