Accertamento con adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio

Accertamento con adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio

Un altro istituto deflativo del contenzioso è la definizione dell'accertamento mediante "adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio".

Si applica in materia sia di imposte dirette e Iva sia di altre imposte indirette (registro, successioni e donazioni, eccetera).

In pratica, il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio (o invito a comparire), in cui sono indicati la pretesa fiscale e i motivi che l'hanno determinata, ottiene lo stesso regime agevolato, in tema di sanzioni (riduzione a 1/6) e di pagamento rateale (senza prestazione di garanzia), previsto per l'adesione ai processi verbali di constatazione (vedi paragrafo precedente).

Come funziona l'adesione all'invito al contraddittorio

La definizione si realizza con l'acquisizione dell'assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

La comunicazione con la quale il contribuente informa il competente ufficio di voler aderire deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte. A essa va allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il modello utilizzabile per la definizione.

È possibile versare le somme dovute in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero, se le somme dovute sono superiori a 51.645,69 euro, di 12 rate trimestrali, senza prestazione di alcuna garanzia.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale (2,5% dal 1° gennaio 2012), calcolati dal giorno successivo a quello del primo versamento e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

Se il contribuente non versa le somme successive alla prima rata, l'ufficio competente le iscrive a ruolo a titolo definitivo.

L’istituto non si applica se il contribuente ha ricevuto in precedenza un processo verbale di constatazione, che consente l’emissione di un accertamento parziale, e non lo ha definito.

Nello schema illustrato che segue sono sintetizzati i vantaggi dell'acquiescenza ai contenuti di invito al contraddittorio.

L'accertamento con adesione e l'invito al contraddittorio sono istituti deflativi alternativi

È del tutto ragionevole che al contribuente destinatario di un avviso di accertamento si consenta di esercitare la facoltà di formulare l'istanza di accertamento con adesione solo quando l'avviso di accertamento non sia stato preceduto dall'invito a comparire; infatti, consentirlo anche in presenza di un precedente invito a comparire significherebbe procedere all'inutile duplicazione di un contraddittorio già risultato infruttuoso (tanto da non aver impedito l'emissione dell'avviso di accertamento) (CTR Milano sent. 43 del 2 aprile 2012).

7 Aprile 2012 · Giorgio Valli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!