Le nozioni di abuso del diritto ed elusione fiscale introdotte nello Statuto del contribuente

Com'è noto, il 1° ottobre 2015 è entrata in vigore la nuova disciplina (decreto legislativo 128/15) dell'abuso del diritto o elusione fiscale, nozione prevista adesso dall'articolo 10 bis dello Statuto del contribuente.

Secondo le nuove disposizioni, configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi indebiti. Queste operazioni non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria, che ne può disconoscere i vantaggi tributari determinando le imposte secondo le regole ordinarie, fermo restando il riconoscimento di quanto già versato dal contribuente.

Nel testo viene precisato che:

  1. per operazioni prive di sostanza economica si intendono i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi da quelli fiscali (ad esempio, indici di mancanza di sostanza economica possono essere la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato);
  2. per vantaggi fiscali indebiti, si intendono i benefici, anche non immediati, contrastanti con le finalità delle norme tributarie o con i principi dell'ordinamento tributario.

In ogni caso, il legislatore sancisce che non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni economiche, non marginali, anche di ragione organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

Le contestazioni fondate sull'elusione fiscale e sull'abuso del diritto non danno mai luogo a violazioni penali tributarie. Invece, possono essere irrogate le sanzioni amministrative.

In pratica, vale il principio generale secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. La norma sottolinea, quindi, che l'unico limite alla suddetta libertà è costituito dal divieto di perseguire un vantaggio fiscale indebito.

Ad esempio, non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga, per dare luogo all'estinzione di una società, di procedere a una fusione anziché alla liquidazione: nessuna disposizione tributaria mostra, infatti, preferenza per l'una o l'altra operazione. Si tratta di due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse.

Affinché si configuri un abuso andrà, quindi, dimostrato dall'Amministrazione finanziaria il vantaggio fiscale indebito concretamente conseguito e, cioè, l'aggiramento della ratio normativa o dei principi dell'ordinamento tributario. E' prevista, peraltro, la possibilità per il contribuente di presentare un'istanza di interpello preventivo all'Agenzia delle entrate al fine di conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

Queste le indicazioni fornite, in tema di abuso del diritto ed elusione fiscale, dai giudici della terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 40272/15.

9 Ottobre 2015 · Giorgio Valli


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