Avete deciso di chiedere un prestito, una carta di credito o aprire un conto corrente? – Prima di scegliere la banca o la finanziaria a cui rivolgervi leggete questo articolo

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa (ADR) delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Rappresenta un'opportunità più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario: il procedimento si svolge in forma scritta e non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario.

Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

L’ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti.

L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia. Tuttavia, le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica.

Nel corso del 2015, in base ai dati forniti nella relazione annuale 2016 (l'ultima presentata, naturalmente alla data in cui scriviamo), sono giunti a decisione 10.450 ricorsi e nel 68% dei casi l'esito è stato sostanzialmente favorevole per i clienti, con accoglimento totale o parziale delle richieste formulate (41 per cento dei casi) oppure con dichiarazione della cessazione della materia del contendere, conseguente alla soddisfazione del ricorrente nel corso della procedura (27 per cento).

Tra le tematiche oggetto di ricorso assumono particolare rilevanza quelle relative ai prestiti per cessione del quinto, al conto corrente, al mutuo, all'assegno e alle carte di credito, così come quelle relative alla illegittima iscrizione del debitore in Centrale rischi.

Pertanto, prima di chiedere un prestito (sia esso personale, di credito al consumo, un mutuo ipotecario, una cessione del quinto e via discorrendo), una carta di credito/revolving o aprire un conto corrente sarebbe opportuno prendere visione delle finanziarie e delle banche che non adempiono alle decisioni adottate dall'Arbitro Bancario Finanziario.

In sostanza, il suggerimento che vi diamo è quello di verificare preventivamente se la finanziaria o la banca a cui intendete rivolgervi risulta inclusa fra gli intermediari inadempienti (clicca qui), giusto per capire se, in caso di contenzioso, sempre incombente, potrete chiedere l'intervento di un arbitro che risolva la questione in tempi accettabili, senza essere costretti a farvi assistere da un avvocato e al costo di una semplice raccomandata A/R, nonché di 20 euro di diritti di segreteria (restituiti dalla controparte qualora il ricorso venisse accolto).

30 Giugno 2017 · Simonetta Folliero




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4 risposte a “Avete deciso di chiedere un prestito, una carta di credito o aprire un conto corrente? – Prima di scegliere la banca o la finanziaria a cui rivolgervi leggete questo articolo”

  1. Sebastiano ha detto:

    La banca presso cui ho un conto obbliga (di fatto, addebitando una pesante “commissione”) all’utilizzo dello sportello automatico – che si trova all’INTERNO della filiale interessata e a pochi passi dal cassiere – anche per il versamento degli assegni. L’automa NON rileva l’assenza della firma di girata, cosa che invece farebbe il cassiere “vivente” e quindi l’assegno non viene lavorato finché il cliente non ritorna e non lo firma. Può quindi capitare che un assegno inizialmente versato il 6 agosto venga (tra scarto di valuta “contrattuale” e scarto “punitivo”) reso disponibile il 16 agosto. C’è modo di rivalersi con la banca per una penalizzazione (la ritardata disponibilità della somma versata (ca. E.1800)), che io ritengo ingiusta in quanto motivata dall’esclusivo interesse della banca (quello della riduzione del personale)?

    • Una richiesta di risarcimento danni può essere accolta solo dopo un ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinario (AGO) o, nel caso specifico, all’Arbitro Bancario Finanziario.

      Tuttavia, in entrambi i casi il danno patito deve essere dettagliatamente dimostrato e contabilizzato e non può essere accordato in re ipsa, ovvero semplicemente come diretta conseguenza del presunto inadempimento correlato al vizio della procedura automatica associata al versamento degli assegni a me medesimo, che non rileva l’omessa girata.

      Peraltro, a nostro parere, non è possibile pretendere un risarcimento danni perché qualcuno (o un automa) non ci ha avvertito tempestivamente di un nostro evidente errore.

  2. Anonimo ha detto:

    In qualità di beneficiario di un affidamento in c/c di E.5.000, quasi interamente utilizzato, ho chiesto alla banca di RIDURLO a E.2.000, ovviamente contro versamento immediato della differenza. La banca ha risposto con un sostanziale rifiuto, dicendo che era possibile esclusivamente chiudere il contratto – ovviamente saldando lo scoperto esistente – e aprirne uno per fido inferiore, con esame ex-novo del debitore (che, tradotto in parole povere, suona: Mi fido di te se mi chiedi 5000, non mi fido di te se mi chiedi 2000). Chiedo: esiste una procedura per obbligare una banca a SEMPLICEMENTE ridurre l’ammontare di un affidamento in corso? Grazie.

    • Per sanzionare la singolare ed assurda posizione della banca che a fronte di una richiesta di riduzione del fido pretende la chiusura del contratto in essere e la richiesta di nuovo affidamento con la possibilità di negare il nuovo fido – posizione che, tuttavia, trova la sua naturale spiegazione nel fatto che con uno scoperto fino a cinquemila euro è possibile lucrare un maggiore importo di interesse di quanto non si possa fare con uno scoperto fino a duemila euro – il correntista può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). E’ prima necessario inviare un reclamo scritto, con raccomandata AR o tramite PEC, alla banca sulla questione: decorsi 30 giorni dalla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dalla controparte, in assenza di risposta, o a fronte di risposta non soddisfacente, si può presentare, online, una breve memoria (il ricorso) all’ABF. Non è necessario supporto tecnico (avvocato), il costo si aggira intorno ai 20 euro (che saranno restituiti al ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, la decisione (la sentenza) si ottiene in un massimo di 180 giorni. Qui troverà tutte le informazioni necessarie per dare, se ha un po’ di pazienza, una sonora lezione alla banca.

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