Decisione dell’ABF » Banca obbligata al rimborso dei diritti di stipula dei propri mutui

Alcune ultime decisioni dell'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) hanno dato ragione alla clientela che chiedeva la restituzione delle somme richieste per il cosidetto diritto di stipula che un'istituto di credito, BHW, faceva corrispondere al cliente prima della richiesta mutuo.

Il farraginoso mutuo di una banca tedesca, la BHW per l'appunto, prevedeva per il cliente un complicato sistema di accumulo di versamenti di denaro su un conto risparmio edilizio che davano luogo, in un secondo tempo, al diritto di poter richiedere e stipulare un mutuo vero e proprio definito come mutuo di assegnazione.

La banca, ancorprima di elargire il mutuo effettivo e già al momento della stipula del contratto di risparmio edilizio, faceva corrispondere alla clientela una percentuale del 1% del futuro mutuo richiesto come diritto ad esercitare l’opzione di richiedere il mutuo futuro. Un costo paragOnabile alla tipica istruttoria richiesta dai nostrani istituti di credito.

I clienti che hanno ricorso ad ABF hanno tutti lamentato che rinunciando a portare avanti i versamenti nel conto di risparmio e chiedendone la restituzione, la banca non abbia rimborsato anche il diritto di stipula corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto.

Lo stesso non veniva rimborsato anche in altri casi analizzati da ABF dove, al termine del periodo di risparmio, al cliente addiritturanon veniva concesso il previsto mutuo per l’assenza sufficienti garanzie reddituali.

A tutti gli effetti, la banca si atteneva nella forma e nel rispetto dell'articolo del contratto di risparmio dove era espressamente riportato che in caso di rinuncia del cliente a portare avanti il conto risparmio o anche in caso di rinuncia all'assegnazione del mutuo, suddetto diritto di stipula non sarebbe stato restituito.

L'ABF ha invece intimato la banca di provvedere alla restituzione degli importi contestati intravedendo nel diritto di stipula non rimborsato, a tutti gli effetti, una penale di estinzione ormai non più prevista dalla legge.

Considerato la trascorsa discreta diffusione dei contratti di risparmio edilizio BHW e considerato che, nel 2102, a seguito del ritiro della banca dal nostro mercato, molta della clientela risparmiatrice ha di conseguenza rinunciato a proseguire il risparmio edilizio recedendo dal contratto, immaginiamo quante somme siano state finora ingiustamente trattenute dalla banca e quanta clientela non sia stata ancora rimborsata dell'esoso e famigerato diritto di stipula.

Ricordate: solo ricorrendo singolarmente presso l'ABF si può ottenere il rimborso.

30 Dicembre 2013 · Carla Benvenuto


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