Qualcuno ci rende noto che lo zio d’America ci ha lasciato una ricca eredità – Bisogna pagarlo?

Un contratto atipico, molto noto e praticato soprattutto negli USA, è quello mediante il quale una società, dopo avere raccolto informazioni vantaggiose per qualcuno (circa lasciti ereditari, donazioni, premi, assegnazione gratuita di azioni societarie, ecc.) offre di rivelarne gli estremi agli ignari beneficiari, dietro promessa di un compenso.

E' legale un tale accordo, considerato che il destinatario dell'informazione non acquisisce alcun diritto che già non avesse - in forza della sua posizione di erede, donatario, vincitore di lotteria, titolare di azioni, ecc.

- ma solo le informazioni indispensabili per entrare effettivamente in possesso di ciò che è già suo di diritto?

La giurisprudenza prevalente ritiene che il compenso sia giustificato qualora l'acquisizione dell'informazione risulti il frutto di un'attività deliberatamente organizzata a tale scopo dalla società specializzata nella caccia ai tesori altrui, che viene così ad offrire un vero e proprio servizio, che avrebbe anche potuto costituire oggetto di specifico mandato.

Si ritiene priva di giusta causa, invece, la richiesta di un compenso per trasmettere un'informazione che il soggetto abbia acquisito non nell'esercizio di specifica attività diretta allo scopo, ma in via del tutto casuale, poiché in tal caso la pretesa appare meramente speculativa, quindi inidonea ad integrare giusta causa del trasferimento di ricchezza di cui alla promessa di pagamento.

Di dubbia soluzione resta, invece, il caso intermedio, in cui l'erede abbia rifiutato l'offerta dell'informazione e l'impegno di corrispondere il compenso, ma se ne sia di fatto avvantaggiato, avendo ricevuto notizia del lascito ed avendolo materialmente riscosso, solo per effetto dell'attività svolta dalla società.

Se è condivisibile infatti il principio per cui sono da ritenere ingiustificati il profitto ed il compenso sollecitati sulla base di un'informazione che il proponente l'accordo abbia acquisito in via del tutto casuale, dovrebbe ritenersi simmetricamente ingiustificato il vantaggio conseguito, altrettanto casualmente, dal destinatario dell'offerta, il quale abbia approfittato dell'altrui attività e dell'altrui impiego di mezzi economici per conseguire un introito a cui non avrebbe potuto altrimenti accedere.

Queste le risposte che ha fornito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26864 del 13 marzo 2014.

19 Maggio 2014 · Genny Manfredi


Argomenti correlati: 

Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!