Abbattimento della base imponibile per assegnazione di alloggio a socio di cooperativa

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Mi riferisco al mio quesito del 4 settembre 2008 e alla V/S risposta del 05 settembre inerente l’abbattimento della base imponibile per assegnazione di alloggio a socio di cooperativa. L’articolo 2 - 6° comma - del decreto legge numero 564/1994 recita: “Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell’articolo 3 -commi 2 e 3, del Decreto Legge 27 aprile 1990 numero 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 giugno 1990, numero 165, dopo le parole: “di alloggi” sono inserite le seguenti: “adibiti ad abitazione principale”.


L’alloggio in argomento è già stato adibito ad abitazione principale, con il requisito della residenza nell’alloggio stesso,e, pertanto, ritengo che l’iva aliquota 10% (e non dicesi non 4% in quanto già usufruito per acquisto agevolato) debba applicarsi sul 50% della base imponibile su alloggio costruito in diritto di superficie.
Ringrazio cordialmente per la risposta. Rosario.

Se mi ricordo il quesito iniziale…secondo me no in questo caso (cioè non puoi applicare il 10% sul 50%), xchè la legge dice espressamente che x gli immobili adibiti ad abitazione principale si sconta questa agevolazione. Ma tu, il 4% lo hai già scontato,sei già proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale,o sbaglio?? Quindi,secondo me il 10% va su tutto l’intero, il 100%.

Commento di consulente fiscale | Mercoledì, 1 Ottobre 2008

1 Ottobre 2008 · Antonio Scognamiglio




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